Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      RI VARO LO - RIVE (DE LA) CARLO GASPAREgli altri, ve ne hanno de' proprii per ciascuna diocesi ed ordini religiosi che hanno un breviario particolare (V. Rito).
      Gli antichi avevano pure i loro libri rituali (ri-tuales libri). Più famosi di tutti sono i rituali etruschi, che contenevano specificamente tutte le cerimonie, tutti i riti che bisognava osservare quando si costruiva un altare, un tempio, una città, quando si faceva la divisione delle curie, delle tribù, delle centurie, e generalmente iu tutte le pubbliche o private occorrenze in cui la religione avesse ad entrare. Tali si chiamavano pur egli haruspici libri, a motivo dell'importanza dell'arttspict'na (V. Aruspici) di cui tali libri trattavano per disteso. Nei libri di Catone De re rustica si leggono alcuni passi che forniscono un'idea abbastanza precisa di questi antichissimi rituali ora affatto perduti.
      RIUNIONE (diritto di) {dir. costit.). — Che gli uot miui abbiano diritto di riunirsi per trattare delle proprie faccende, per comunicarsi reciprocamente le proprie idee, per gustare in comune piaceri e sollazzi, è principio che non aveva certo bisogno, per essere dimostrato, di tutta quella immensa quantità di volumi, di opuscoli, di discorsi, di declamazioni usciti dalla penna, o ripetuti dalla tri* buna da un secolo a questa parte, se pur troppo non ci fosse stato il bisoguo di scendere in piazza colle armi alla mano per conquistarlo o per mantenerlo inviolato. La natura nostra di uomini, viventi in società, dotati di favella, bisognosi dell'altrui soccorso morale e materiale, quasi a ogui passo che moviamo; i fatti della famiglia, del Comune, dello Stato, esistenti come legge progressiva inevitabile della umanità, tutto ciò, per non dir altro, mostra in modo superiore ad ogni ragionamento che riunirci è per noi più che bisogno, più che diritto, natura. A. voler dimostrare veramente che l'uomo ha cotesto diritto^ converrebbe dimostrare che ha diritto di vivere in società. Ora vivere in società è inevitabile: l'uomo, diceva il filosofo Stagirita, ò un animale socievole.
      Collie nella associazione umana esistono altre minori società, strette da vincoli più determinati e speciali, e come in queste minori esistono altre minori ancora, formate esse pure da più speciali bisogni, cosi nuove ne possono sorgere tutti i giorni, nè avranno altra differenza da quelle se non che saranno dipendenti dalla volontà di chi le costituisce, mentre il Comune è portato essenziale della natura, e lo Stato fu finora il prodotto della forza. Ma a base cosi delle une come delie altre sta sempre la natura, che vuole l'uomo in continuo rapporto coi suoi simili. Finché questa legge sia svolta conformemente alla essenza e qualità di cotesti rapporti, le associazioni dureranno e porteranno i loro effetti; quando false idee, bisogni fattizi, o la violenza le vogliano piegare ai proprii fini, le associazioni altereranno l'equilibrio morale della grande società, e questa non potrà riprendere l'ordinaria sua via che dal giorno della loro scomparsa. Così avviene tuttora per riguardo agli Stati fondati sulla forza: così avvenne per riguardo a quei clubs cbe dominarono la Francia sotto alle due repubbliche, e sovrapponendo se stessi a governo e società, ne sconvolsero le basi, sì che qualunqueristauratore venne in fine accolto oome il genio del bene.
      Ciò tiene all'esercizio, alla applicazione del diritto di riunirsi, il quale, come ogni altro diritto, è indubitato che si svolge secondo l'indole, i bisogni, la civiltà dei tempi e dei luoghi. Leggi speciali devono provvedere a ciò; leggi che «i sollevino sopra ai provvedimenti di mera polizia, di lor natura arbitrarli ; leggi cbe Bapientemente mettano d'accordo libertà e autorità, che regolino l'esercizio di questo diritto in modo che tutte le opinioni abbiano campo di manifestarsi e di essere discusse, senza cbe alcuna possa prevalere altrimeute cbe per essere entrata uella convinzione del maggior numero. Corto, in ciò conviene far una parte ben ampia alla educazione pubblica; la quale più che le leggi è necessaria alla guarentigia dei diritti e della libertà.
      Una distinzione fondamentale cbe esce dalla natura stessa del diritto, fa che regole differenti de-vansi applicare all'esercizio di esso, secondo si tratti di associazioni o di semplici riunioni. 11 diritto d'associazione è uu corollario del diritto di riunione; e questo in senso ampio comprende anche quello; ma può nondimeno stare da sè; possono, cioè, accadere riunioni seuza che perciò vi siano associazioni. Perchè v'abbia società, i socii devono accettarsi reciprocamente,congiungersi in uno scopo comune, cercare di raggiuugerlo con perseveranza, vincolarsi con doveri speciali e duraturi; mentre nelle riunioni ciascuno interviene a suo piacere, lo scopo è determinato ma può essere combattuto, non vi sono doveri propriamente detti, perchè ciascuno può svincolarsene togliendosi alla riunione, ciascuno può rifiutare d'aderire ai risultati, ai voti da essa espressi. Le riunioni sono passeggiere, le associazioui durature.
      Queste differenze richieggono che differenti regole sieno fatte per le une e per le altre. Prima di vedere a quali vadano soggette presso di noi le riunioni propriamente dette, secondo lo Statuto e le leggi di polizia, vogliamo dare un rapido sguardo ad altri tempi e ad altri paesi.
      Nelle repubbliche democratiche le riunioni sono anzi un dovere che un diritto; tutto il potere essendo nella universalità del popolo, questo deve cercare di illuminare il proprio giudizio in tutti i modi possibili, e per ciò solo le cose pubbliche devono essere il principale ufficio di ogni cittadino. Sappiamo come in Grecia e in Roma i comizi reggessero lo Stato, e come tutto si trattasse in pubblico, e le adunanze popolari convocate da quei graudi oratori dessero l'indirizzo alla cosa pubblica. Le guerre civili, cbe ridussero in ischiavitù l'uno e l'altro paese, cagionate dalla corruzione, fomentate dall'abuso della libertà, videro sovente da una adunanza uscire una sommossa, e da questa la rovina d'un partito, il trionfo del partito opposto; trionfo duraturo quanto l'arbitrio di chi l'aveva cagionato. Roma imperiale ebbe perciò leggi che frenavano il diritto di riunione: fu delitto di maestà il convenire armati e loca occupare vel tempia (Leg. 1, § I, Dig. xlviii, 4), e intendevansi armati non utique qui tela haberent, sed etiam quid aliudt quod nocere potest (Leg. 9, Dig. xlviii, 6):
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 2)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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