Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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Fra le costituzioni promulgate in seguito alle riformò ed alle rivoluzioni di quell'anno, tre sole sancivano il diritto di riunione: Statuto Sardo, quello del regno di Sicilia del 10 lùglio 1848 e la Costituzione della Repubblica romana. Questa portava all'articolo 11: < L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto è libera ». Lo Statuto siciliano manteneva il principio stesso: c Art. 91.1cittadini hanno diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi , per privata o pubblica utilità, senza permesso alcuno, salvo l'applicazione delle leggi penali pei reati che si commettono per l'abuso di questo diritto ». E l'art. 32 dello Statuto ora italiano, dopo aver « riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi cbepossQno regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica », aggiunge in via di eccezione, che ciò c non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia ».
In Francia più volte fu discusso davanti ai tribunali se la Carta aveva abolito gli articoli del Codice penale relativi alle associazioni e da noi riportati ; e più volte fu deciso in senso contrario. Ma la Carta francese non conteneva verun articolo simile al 32 del nostro Statuto ; articolo che riproduce in sostanza il 19° della Costituzione belga del 30 , secondo il quale ritiensi colà abolita la disposizione citata del Codice penale. Del resto cotesta quistione poteva interessare tra noi quando vigevano i Codici penali anteriori a quello del 1859; esteso questo a quasi tutta Italia, essa non presenta più verun interesse, stantechè non esistono più in quel Codice prescrizioni analoghe alle citate.
La prima parte dell'art. 32 dello Statuto trova una eccezione assai ampia nella seconda; imperocché é chiaro che le riunioni popolari tutte vanno Boggette a cotesta eccezione. Tuttavia una buona legge di polizia potrebbe diminuire molto gl'inconvenienti cbe nascono da una tale restrizione alla libertà. In Inghilterra, allorché vuoisi tenere un meeting, viene invitato lo sceriffo della contea a riunirlo: se questi si rifiuta, il meeting ha ciò non ostante luogo su d'una pubblica piazza. Ben di rado ne nascono disordini, per un doppio motivo, che l'autorità, cioè, non interviene se non quando sia necessario, e il popolo sa rispettare gli ordini di essa. « Il diritto di prendere in esame gli affari dello Stato in adunanze pubbliche (così il Brougham nella sua Filosofia politica) è posseduto dal popolo inglese in grado quasi illimitato e non è frenato da legge se nou quando eccedendo tutti i limiti legali, cessa di essere utile e tendente al bene, e diviene invece il mezzo di intimidire le autorità costituite, di spargere il terrore fra le persone pacifiche e ben disposte, e di preparare le forze per fomentare la ribellione ».
11 capo xi della legge sulla pubblica sicurezza, in data 13 novembre 1859, tratta degli assembramenti e dei motivi pei quali possono essere sciolti, e dei modi da usarBi in tale ufficio. Ivi : « Art. 78. Ove occorra di sciogliere un assembramento nello interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dalla autorità di pubblica sicurezza, dai capi della forzaarmata, dai comandanti di pattuglia. — 79. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi. — 80. Quando le persone assembrate non ottemprino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba. — 81. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate. — In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termini di legge ». Qui non si tratta che di provvedimenti repressivi ; soltanto un governo dispotico (disse un giorno il signor Peruzzi in Parlamento) armato dell'arbitrio della polizia può mantenere l'ordine col prevenire il disordine, quando a ragione od a torto lo teme. Ma anche in cotesti provvedimenti ò lasciato un vasto campo all'arbitrio di coloro che sono investiti dell'autorità. Quando si potrà dire che l'ordine pubblico esiga lo scioglimento di un'adunanza? È manifesto che possono farsi tante risposte quanti sono i modi di intendere le parole ordine pubblico. I principii sanciti nello Statuto, la forma di governo che ci regge, le stesse leggi che provvedono all'esercizio di altri diritti interessanti la sicurezza pubblica, possono fornire all'autorità coscienziosa gli argomenti che le occorressero ad apprendere quando l'intervento di lei sia compatibile col mantenimento dei diritti di tutti. Ma uon é prevedibile che tutte le autorità sieno coscienziose, e neanco che tutte sappiano formarsi un concetto esatto della natura del governo che rappresentano e dei doveri che li vincolano nell'esercizio dei loro ufficii ; laonde la promulgazione d'una legge , la quale cogli elementi accennati, e su basi larghe e liberali, determini il confine che non può essere oltrepassato dal popolo nè dall'autorità, si rende veramente necessaria. È da evitare quanto si può che l'arbitrio ministeriale . o la prepotenza popolare possano avere scusa nel difetto delie leggi.
Per la parte legislativa che riguarda il diritto d'associazione. ne tratteremo alla voce Società.
RIUNIONE (isola dellaV. Borbone (Isola).
RIVA {geogr. e marin.). — Luogo più elevato relativamente ad un altro, e, generalmente, le sponde del mare o dei fiumi.
In marineria la coperta di una nave è a riva rispetto al corridore o ad una lancia accostata al bordo.
! RIVA (geogr.). — Parecchi luoghi in Italia. — I Riva è un'importante comune del Tiralo italiano, nel circolodi Roveredo, con 2700 abitanti. — Riva di ChJerf, coipune in provincia e circondario di Torino, con 2868 abitanti.
RIVACCINAZIONE (med.). V. Vaccino e Vajuolo.
RIVALBA (geogr.). — Comuue in provincia e circondario di Torino, con 1054 abitanti.
RIVALTA (geogr.). — Tre luoghi in Italia. — Ri-valta Bormida, circondario d'Acqui, provincia di Alessandria, con 2886 abitanti. — Rivalta di Torino, provincia e circondario di Torino, con 1884 abitanti.
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