Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
INVOCAZIONEQuesto fu seguito dal nuovo Codice del 1859, dal quale togliamo le principali norme che regolano il giudizio di rivocazione.
Non bisogna confondere la domanda di rivocazione presentata dalle parti o dai loro aventi causa, e quella presentata da un terzo creditore. In molte cose, a dir vero, specialmente per quanto riguarda la competenza, l'obbligo del deposito di multa, i modi di procedere, ecc., sono rette da identiche disposizioni (Cod. di proced. civ., art. 584) ; ma differiscono per altri capi, e specialmente per gli effetti. La rivocazione ottenuta dalle parti annulla il giudicato, lo toglie interamente, di modo che converrà procedere per nuova istanza, e iniziare un nuovo giudizio. La rivocazione ottenuta da un terzo creditore (la quale i Francesi dicono tierce opposi lion, distinguendola anche nel nome dall'altra, detta requéte civile) non ha per intero questo risultato : anche quando riesca, non vien meno la sentenza nella sua forza dirimpetto alle parti che la ottennero: resta soltanto modificata nell'interesse del creditore e in quanto pregiudica i suoi diritti (Cod. pr. civ., art. 585).
Perciò tocchiamo ora della prima soltanto.
È evidentemente molto equa la disposizione che ammette le parti a far revocare una sentenza, quando l'omissione di provvedimenti essenziali al buon andamento della giustizia, o altre cause ugualmente importanti la fanno reputare o la dimostrano ingiusta, e non si può più per altra via, come per appello o per opposizione, farla riformare. Può dirsi che ha luogo in questo caso alcunché di simile all'azione in nullità che si può esercitare per togliere forza ad un contratto. Differisce poi cotesto mezzo essenzialmente dagli ordinarli, in quanto non ha per oggetto immediato, come l'opposizione o l'appello, per esempio, di far riformare le decisioni d'una sentenza, ma bensì di annullarla del tutto, ed inoltre rimétte le parti nel medesimo stato, come già osservammo, in cui si trovavano prima della stessa, affine cbe possa aver luogo un nuovo giudizio. Differisce dalla cassazione in ciò principalmente, che vien esercitato, non dinanzi ad un giudice superiore, ma si dinanzi allo stesso giudice della causa, di cui la legge presume ingannata o sviata l'attenzione e il giudizio, per false basi d'apprezzamento. È vero che il magistrato, assemblea di uomini, non si fa scrupolo ordinariamente di dar ragione alla presunzione della legge, e che in pratica è ben difficile cbe le domande per rivocazione abbiano esito favorevole a chi le faEssendo questo, come dicemmo, un mezzo straordinario, il quale non avrebbe altro scopo che quello di supplire in certi casi alla insufficienza dei mezzi ordinarii. Perciò la sentenza deve essere inappellabile, e pronunciata in contraddittorio: o se fu pronunciata in contumacia, deve essere scorso il termine di appello o di opposizione (art. 557, 561).
La rivocazione, verificandosi cotesta condizione principale, può esser chiesta dalle parti o dai loro aventi causa, come cessionarii, eredi, mandatari convenzionali e legali, e cosi via. Questa estensione del beneficio viene formalmente ammessa dal nostro Codice, in confronto del francese, che non ne parla,
benché debba dirsi che la giurisprudenza lo ha sempre interpretato in questo senso. Ma non basta essere stato parte nel giudizio, o essere avente causa da una delle parti ; conviene ancora aver in-! teresse all'annullamento del giudicato; imperocché . senza interesse non v'ha azione. — Il ministero ! pubblico non é ammesso a supplire alle parti nel-, l'uso di questa loro facoltà, per quanto ne siano gravi i motivi.
Per impedire che si abusi della rivocazione, la legge determina testualmente i casi nei quali deve essere pronunciata; i quali sono: 1° se la sentenza fu l'effetto del dolo d'una delle parti a danno dell'altra; 2° se fu giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza; 3° se dopo la sentenza siensi ricuperati documenti decisivi, i quali non si fossero potuti produrre prima per fatto della parte contraria; 4° se la sentenza sia essenzialmente l'effetto d'un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti sui quali venne profferita. Vi ò questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando è supposta la inesistenza d'un fatto la cui verità è po-j sitivamente ammessa, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non è un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato; 5° se ; la sentenza pronunciò sopra cosa non domandata I (extra petita) \ 6° se giudicò più di quello che era domandato (ultra petita) : 7° se omise di giudicare sopra qualcheduno dei capi della domanda o della eccezione che sieno stati dedotti a forma di specifica conclusione ; 8° se la medesima sentenza racchiude disposizioni contrarie; 9° se vi ha .contrarietà di sentenze irrevocabili pronunziate dalla stessa autorità giudiziaria, tra le stesse parti, sullo stesso oggetto, qualora coll'ultima delle suddette sentenze non siasi pronunciato anche sull'eccezione di cosa giudicata; 10° se la sentenza siasi profferita contro la parte a riguardo della quale era prescritta la comunicazione al pubblico ministero, e questa sia stata omessa. Se la sentenza ha più capi, si dà la rivocazione di quelli soltanto pei quali militi uno dei motivi indicati, e per quegli altri che ne fossero dipendenti.
Affine d'impedire l'uso troppo frequente e leggiero di questo mezzo straordinario dalla legge concesso alle parti, e di mettere un freno alla temerità dei litiganti, la legge colpisce con un'ammenda o multa l'attore di cui sarà respinta la domanda di rivocazione. La multa è di lire 25 se la sentenza impugnata è d'un giudice di mandamento; di lire 50 se di un tribunale; di lire 100 se di una Corte d'appello. Il perdente è condannato inoltre j al risarcimento dei danni e degli interessi.
Il Codice francese ha spinto più oltre le cautele. Esso esige che la domanda per essere ammessa in giudizio sia sostenuta da un parere di tre vecchi avvocati, i quali dichiarino l'opinione loro favorevole alla domanda e i motivi ai quali la appoggiano. Se questo parere manca, la domanda è irremissibilmente respinta. A chi sappia quanto poco ! difficile sia il trovare tre avvocati i quali s'acoor-
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