Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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ROMAGNOSl GIANDOMENICOsuoi simili, raccolte e tutelate dalla convivenza sociale, la quale ò lo stato naturale dell'umanità. Non accettava dunque la favola del patto sociale, proclamata dalla scuola materialista allora dominante; pure, fondandosi sulla società, sconosceva la dignità dell'individuo: e fuori della società non ricoooscea dovere giuridico, non superiorità che autorizzi a far male al nostro simile per un male ch'egli abbia cagionato, sicché crollava il vecchio edifizio dell'origine del diritto di punire, non ne costituiva un nuovo. La scienza penale restava ridotta a stabilire una controspinta alla spiuta criminosa; col che proclamava già quella cbe poi i Tedeschi intitolarono coazione psicologica. In fatti egli stabilisce cbe < il diritto penale compete alla società unicamente in forza dei rapporti dell'avvenire » (§ 241); col che elide l'idea ch'è pure inseparabile da quella di pena, cioè la punizione di un fatto. Anche al § 332 crede « dimostrato, il diritto penale non essere altro fuorché il diritto di difesa, modificato dalle circostanze sociali, ossia una specie del diritto generico di difesa ».
All'articolo Pena e Penale diritto si sono già esposti e giudicati i varii sistemi penali : fra'quali uuo è quel della difesa, sia diretta o indiretta. Ito-maguosi si basa sulla difesa indiretta e sul prevenire uuovi misfatti ; col che ridurrebbe la pena a mera prevenzione di atti futuri, esclusa ogni idea di espiazione o di solidarietà sociale, e giustifiche r» bbe e la conquista e fin il sacrifizio dell'innocente. Fortunatamente il buon senso lo costringe a mancare di logica, e al capo xix ammette che il prevenire può essere lo scopo, ma non la causa del diritto penale ; che si previene collo stabilire una sanzione, cioè col retribuire male per male. La quale retribuzione, affatto aliena dal sistema del Romagnosi, è da lui adottata esplicitamente al § 982 dicendo: « Come avvi una sanzione penale, avvi pure una sanzione remuneratola. Tanto i mali quauto i beni hanno una forza morale, valevole a provocare certi atti, ad impedirne certi altri». Sono felici incoerenze.
La teorica della difesa indiretta non è più accettata da nessuno ; ma tutti lodano quanto disse nel fissare i limiti delle pene e restringerle alla pura necessità. Ciò non toglie cbe legittimasse la pena di morte, e combattesse il Beccaria e gli altri che la impugnavano.
Aucbe a coloro che non si applicano specialmente alle teoriche del diritto, gioverà osservare quella parte che tratta del prevenire i delitti. Riconoscendo che la forza non basta, la vuol sussidiata dalla politica, dalla religione, dalla convivenza sociale, dall'onore ; le cui sanzioni cospiranti rendono veramente robusto un Governo. La giustizia sociale, dic'egli, non è diversa dalla moderazione politica: e la politica esterna ed interna può ridursi all'unico precetto di rispettare e farsi rispettare. Nell'im-pedire i delitti attribuiva gran parte all'educazione, che ridurrebbe al formar uomini che si occupino di cose utili, che fra loro usino i riguardi dovuti alla sociabilità, che si soccorrano nei bisogni: vale a dire, operosi, rispettosi, cordiali. 11 che significa ch'egli non era puro utilitario, come alcuno Io giudicò, e credeva qualch'altra cosa che la politicasi richieda per ottenere quell'ordine sociale, ne! qual souo respinte le ingiurie e pareggiate le utilità, mediante l'inviolato esercizio della comune libertà e quella facilitas imperii che forma il supremo voto d'ogni savio governo.
Il Trentino era allora in dominio del prìncipe vescovo; e alla mauiera dei Comuni italiani del medio evo chiamava a render la giustizia un podestà forestiero. E chiamò il Romagnosi, che vi lasciò buon nome, come imparò a stimare « quel sistema municipale, applicato col più felice successo nella tranquilla libertà di un principato ».
Alla rivoluzione che sovvertì il progresso storico d'Italia non prese gran parte. Nel 1802 audò professore di diritto pubblico a Parma, e colà fu interrogato sul Codice penale cbe allora compilavasi pel nuovo Regno d'Italia. Poi chiamato a Milano, allora capitale, fu con altri applicato a redigere il Codice di procedura criminale. Ma Napoleone ordinò fusse tradotto e adottato quel di Francia. Romagnosi fu consultore del miuistero di giustizia e professore di diritto civile nell'Università di Pavia, poi d'alta legislazione in Milano. Cambiato governo, e privato d'impiego, diede lezioni private, rispondeva a consulti legali, scriveva libri e articoli, e così guadagnava la vita.
Le altre opere sue versano sul diritto pubblico e sul l'amministrativo. Neil% Introduzione allo studio del diritto pubblico universale espose i dogmi dell'arte sociale, necessari! a conseguire « la più estesa, durevole e felice conservazione della società, • il più rapido e pieno perfezionamento economico, morale, politico»; frasi che ricorrono in lui ogui tratto, come il nome di filosofia civile, ch'egli non inventò ma divulgò; considerando questa come media c tra la filosofia razionale e la scienza della legislazione, iutenta a fissare le leggi necessarie di ragione e di fatto della vita civile, i veri dettami della pubblica cosa, i diritti, i doveri ».
NeH'-4sswwfo primo della scienza del diritto naturale (1820) tratta dell'intento, de'poteri finali, dei mezzi d'esecuzione, delle disposizioni naturali, de'sussidii artificiali al diritto naturale. Durante il Reguo d'Italia dirigeva un giornale di giurisprudenza, alla quale si riferiscono la sua Ragion civile delle acque, e La condotta delle acque.
Disapprovava il Gioja(V.) d'aver ridotto le statistiche a mero empirismo e a raccolta di fatti curiosi, disposti sistematicamente ma senza generalizzarli. Egli volle connetterle colla giurisperizia, ed elevarle a scienza che profitta dei disastri inflitti dalla natura all'ignoranza e all'intemperanza dei potenti, e che, collocandosi fra la storia degli accidenti concreti delle nazioni e la storia filosofica della loro civiltà, espone con ordine di ragione i modi di essere e le condizioni che interessano alle cose e agli uomini presso un dato popolo, fissato su di un territorio, e stretto in civile convivenza.
Quando nel 1815 parlavasi dappertutto di governi rappresentativi, egli pubblicò della Costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa. Non la ricalcava sulla francese, come di moda, ma stabiliva: 1° una rappresentanza del principato, dipendente dalla nazione, iodipendente da qualsiasi filtro corpo statuale; 2° una rappresentanza nazionalet^ooQle
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