Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo
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Romana. — La prima origine di questo tribunale non si sa a qual tempo precisamente assegnare: sorse un po' alla volta coll'influenza e colla potestà secolare dei pontefici. Fin dai primi secoli della Chiesa
il vescovo romano erasi circondato d'un certo numero di dottoridetti seniores o con-siìiarii
decurionesecc.
che lo aiutavano nella giudicaturanella compilazione delle Decretali
nella decisione delle cause pel più di giurisdizione volontarianella formazione di statuti
e in generale nell'amministrazione della Chiesa. Quando aumentandosi la potenza ed accentrandosi la direzione delle faccende spirituali nella crescente società religiosai papi non vollero più trattare nel concistoro del contenzioso
delegarono cotesta facoltà a varii corpi o collegi ecclesiasticie cosi diedero ai chierici di Camera le cause del fisco
e le altre attribuirono man mano ai cappellani del palazzo apostolico; questi poi avevano l'obbligo di .esaminare la coutroversia e di riferirne al papae perciò presero nome di uditori del palazzo apostolico. Le attribuzioni di cotesti
meno giudici che consiglierifurono in seguito più determinate
e ne sorsero varii tribunalie tra questi primo per fama ed autorità quello degli uditori di Bota.
Quanto al nome di Rota ad esso particolaresono varie le congetture che pretendono spiegarlo: e forse chi ne determinasse la ragione vera avrebbe aperta la via a precisare meglio eziandio l'origine del tribunale stesso. L'opinione più divulgata è che tal nome derivasse dalla forma circolare con cui siedono gli uditori. Altri vuole che sia perchè sul pavimento della sala delle sedute fosse una ruota di marmo di porfido ; altri perchè sul tavolato della medesima fosse intarsiata una ruota; nè manca chi trova cotesta spiegazione nella ruota stromento di morte pei rei di gravi colpe. Ciò non farebbe l'elogio della mitezza di qnel tribunale; ma certo nè solo UBava di cotesto stromento
nè esso si trova rammentato giammai per eccessi sistematici di severità. Il Bernino
che fece un libro sul Tribunale della 8. Rota (Roma 1717)
vuole che il nome derivi dal modo col quale le carte processuali erano tenute: si ravvolgevanocioè
su di un piccolo cilindro di legnoe il volume dicevasi Rota
o Rotulao Ro-tulum. — Non accenniamo ad altre conghietture
meno fondate e talvolta puerili.
Benché il Tribunale della Rota non fosse il più elevato in dignità nel foro pontificioavendo sopra di sè quello della Segnatura
nondimeno fucome dicemmo
autorevolissimo in tutto il mondo cristiano» Contribuì non poco a procurargli cotesto posto la cura speciale che ebbero a suo riguardo i pontefici. Fino dai primi tempi i giudici scelti a tale ufficio erano tenuti per i migliori in giurisprudenzaed erano detti Maestri. Erano ammessi di qualunque nazione fossero
e di qualunque condizionelaici o chierici
fino al secolo xinel quale restò a questi ultimi il privilegio di far parte del tribunale. Nei secoli xn e xiii le turbolenze
che costrinsero più volte i papi ad esulare da Roma
li costrinsero eziandio a cercare un fermo appoggio nella Curia
estendendo privilegi ed ouorifìceuze
perchè questa li seguisse ove le vicende facevano trasportare la sede romana. Il Tribunale della Rota
accresciuto in reputazione e potenzatrovossi ognora ove risiedeva ii pontefice; e trasportata la sede in Avignone
ebbe il suo Auditorio nel palazzo apostolico di cotesta città
e fu chiamato a decidere su gravissime quistioni. La prima bolla che si conosca a cotesto riguardo risale al 1326
ed è di Giovanni XXII
cosicché taluno credette di attribuire a cotesto pontefice la stessa creazione del Tribunale. Fino da allora apparisce che gli uditori potevano avere ciascuno quattro notari e non più: ma non è detto qual fosse il numero degli uditori stessi. È notevole la raccomandazione fatta a questi di non ricevere nientenò direttamente
nè indirettamentedai litiganti: è vero che la pena si limitava ad essere privati per un mese dell'ingresso nel sacro palazzo. Ai notari è proibito di esigere più di quello che è tassato
sotto pena di pagare il doppio; è proibito inoltre di tenere concubine. Un motuproprio di Benedetto XII nel 1335 conferma la qualità
i dirittigli onori degli uditori di Rota. Fra i diritti era quello di far parte della mensa pontificia. Una bolla del 1340 dello stesso papa regola l'ufficio di procuratore e di avvocato. Sono molto notevoli i consigli di onestà e di carità che il pontefice dà a cotesto ceto di persone. Fino d'allora apparisce la cura per la difesa dei diritti dei poveri
ai quali il Tribunale doveva assegnare gratuitamente un perito o vecchio avvocato. I patrocinatori infedeli o negligenti erano condannati nelle spese. Una nuova bolla di Clemente VI nel 1349 stabilisce quel principio tenuto oggigiorno in qualche paese come necessario al buon andamento delle amministrazioni: ordina cioè che contro i giudici di Rota non si possa procedere senza il consentimento del papa. Innocenzo VI nel 1352 fissò un assegnamento ai prelati uditori di Rota. Restituita la Bede del pontificato a Roma
il Tribunale preBe stanza al Vaticano
ove tuttora risiede. Molte riforme furono apportate nei tribunali di Roma
dopo il grande scisma d'Occidente
da Martino V colla bolla del 1418; ma quanto alla Rota farono i solo ripetute e precisate le sue facoltà. Lo stesso papa auattro o sei anni dopo promulgò gli Statuta i della Rota: questi sono il fondamento di tutta la procedura seguita poscia nei giudizi di quel tribunale. La sua competenza si estendeva a giudicare in primaseconda e terza istanza
secondo il valore e la qualità delle cause; non poteva trattare quelle inferiori ai sessanta fiorini d'oro. Appare i manifesto in tutte le prescrizioni di questi statuti lo scopo di abbreviare il più possibile le cause: sovente anzi gli si sacrifica lo scrupolo di ottenere la cognizione della verità. Altre bolle di varii pontefici in quei tempi si succedetterotutte dirette ad accrescere gli onori e la considerazione degli uditori di Rota.
Ma in nessuna ancora era stato fissato il loro numero. Anzi fin allora era andato variando da : cinque a trenta. Nel 1472 SiBto V emanò una bolla
1 colla quale « volendo che i suoi principali giudici eguagliassero il novero dei primitivi discepoli di I Cristo »
li ridusse a dodici: e da allora non variarono più. Troviamo nuove bolle del 1485
1488 sulle persone degli uditorisulla procedura
del 1502 sulla libertà dei loro giudizie sulle pene a
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