Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      l'opinione di quella, quasi mai seguita da queste. La opposizione che la Camera dei deputati mostrò per mezzo dell'illustre Portalis al progetto, fece sì che questo venne ritirato; ma il 4 gennajo 1825 il ministro Peyronnet lo riprodusse, e Io fece adottare non ostante la opposizione del Molé, del Royer-Collard, del Di Broglio e del pio Chàteaubriand, avversarli d'una legge che confondeva Vouirage à Dieu, qui est inaccessible à la justice humaine, avec V outrage à la société, qui de sa nature est es8entiellement punissable, e si serviva de Vunpour fonder la pénalité de l'autye, pour la justifìer. Codesta legge, che portava la data del 20 aprile 1825, considerava a parte il sacrilegio e il furto sacrilego: definiva il primo < profanazione dei vasi sacri e delle ostie consacrate », e puniva i rei della morte dei parricidi se il sacrilegio era stato pubblico e coi lavori forzati a vita nel caso contrario. Anche pel furto sacrilego era con molta prodigalità irrogata la pena di morte, e la seguivano i lavori forzati e la reclusione. Ogni altro delitto commesso negli edificii o sulle cose o durante le cerimonie religiose era aggravato da una qualifica che ne aumentava la pena, e si giunse a ritenere colpevole e punibile a senso di quella legge il suonatore che non cessava dal suonare quando glielo ordinasse il curato, benché avesse il permesso del sindaco.
      Basterebbe una sola di tali leggi per giudicare un governo ; e basta certo a rendere ragione della rivoluzione del 1830. È certo che i giurati resero pressoché illusorie quelle disposizioni, ma non cessavano per questo le tendenze reazionarie dal farsi strada, e presto o tardi si sarebbero imposte di nuovo e con più franchezza alla nazione: perciò uno dei primi atti della rivoluzione del 1830 fu quello di abrogare del tutto (14 ottobre) la legge del 1825. Così tornarono in vigore le disposizioui del Codice del 1810. Colla revisione fattane nel 1832 le chiese furono assimilate alle case abitate, e d'allora in poi rimase fermo cbe il furto commesso nelle medesime diviene crimine se commesso di notte o da più persone.
      Queste disposizioni furono ripetute più o meno fedelmente da molti Codici germanici ; e l'auntriaco punisce il furto come crimine quando sia commesso in luogo consacrato al culto divino, o sopra cose destiuate immediatamente al divin culto, con profanazione insultante il servizio religioso.
      Qualche notevole rimembranza delle vecchie idee si scorge tuttora nel Codice toscano del 1852. Non si appagò il legislatore di aggravare il furto di cose anche non cousacrate commesso in chiesa: volle inoltre raddoppiare la pene se commettendo il furto sacrilego vennero asportate o disperse le specie cousacrate. Non basta: il sacrilegio semplice fu prevenuto come reato civile; e l'articolo 133 del detto Codice minaccia l'ergastolo a chi « con empio fine conculca, disperde, contamina od altri-meute profana le specie consacrate, in cui é la presenza reale della Divinità».
      Né nella sola Toscana vigevano, pochi anni or sono, simili disposizioni. 11 Codice penale sardo del 1839, quello napolitano del 1819, abrogati il primo nel 1860, il secoudo nel 1861, punivano di mortechi con empia intenzione avesse incendiato, dispeno o distrutto l'ostia consacrata (Cod. pen. sardo, art 161; Cod. pen. nap., art. 93). E negli ex Stati della Chiesa chi rubava la sagra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, disperdendole, era punito colla morte d'esemplarità (Regol. rom., art. 80). Taciamo di violazioni e di pene minori.
      Il Codice del nuovo regno d'Italia ha in molte parti modificato le precedenti disposizioni legislative per questa materia, che é pur sempre degnissima di grave considerazione. E certo chi offende la religione con fatti o con detti contumeliosi e producenti scandalo, o disturba l'esercizio del culto, viene punito col carcere o cqn la multa. Ma in ciò non devesi vedere la difesa della religione, bensì la tutela del diritto che ciascuno ha di veder rispettate le sue credenze, e di onorare la Diviniti come queste gli dettauo, finché non ne resti turbato l'ordine pubblico. Ed appunto a garanzia dell'ordine è punito chi offende le credenze o disturba le cerimonie del culto. Tanto è vero cbe la pens, benché con diversa gradazione, è applicata qualunque aia la religione offesa, purché tollerata dallo Stato: e se si ebbe maggior riguardo perla cattolica, la ragione non si può trovare se non nel più grave pericolo che corre l'ordine pubblico, quando si offendano le credenze ed il culto della maggioranza (Cod. pen. ital., art. 183-189).
      Va senza dire, che il furto sacrilego è ignoto alla nostra legislazione. Beusì viene punito più gravemente del furto semplice quello commesso in luogo sacro, sopra cose consacrate per il culto di-vino. La legge lo chiama qualificato per la qualità delle cose (art. 611). Certo la maggioranza che è composta di credenti sente con più gravità offesa l'opinione della propria sicurezza quando apprende che un furto fu commesso su cose da essa considerate inviolabili e sacrosante; ma è questa sufficiente ragione per punirne maggiormente i rei? Può veramente dirsi più pericoloso cotesto furto di quello commesso in luogo sacro ad altro culto, così che meriti una sanzione speciale?
      Questo ci pare debbasi considerare: e non sapremmo conchiudere se non desiderando che più logiche idee prevalgano quando si pouga mano alle riforme di questa parte della nostra legislazione.
      SACRIP0RT0 (in lat. Sacriportus, in gr. b 'Itfw Xtpiv) (topogr.). — Luogo nel Lazio tra Signia (oggi Segni) e Preneate (oggi Palestrina), celebre per essere stato il teatro della decisiva battaglia tra Siila e Mario il giovane, in cui rimase il secondo appieno sconfitto, e fu costretto a rifugiarsi entro alle mura di Preneste, nell'82 av. C. (Liv., £pii, ixxxvii ; Appian., B. C., i, 87; Veli. Pat, u, 26, 28; Fior., in, 21 , § 23; Vict., Vir. UL, 68, 75: Lucan., n, 134). La battaglia viene generalmente descritta nelle vicinanze di Sacrìp irto (apud Sacri-portum), ma Benza alcuna maggior precisione del sito; nè il nome di Sacriporto incontrasi in veruni altra occasione, tauto che non sappiamo quale fosse il significato del nome, se quello d'un villaggio o di una piccola città, o semplicemente di un luogo cosi indicato. Ma la sua ubicazione può approssimativamente essere determinata colle relazioni della battaglia, la quale ci vien descritta da Appiano
     
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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