Nuova Enciclopedia Italiana - Volume di Gerolamo Boccardo

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      SANZIONEre rinuncierà alla ooroDa, o sarà di secondaria importanza, e anche il re potrà far il sacrificio della propria opinione, la quale non può valere più di quella di una o due assemblee composte del fiore della nazione.
      L'una e l'altra teoria ricevono uno sviluppo speciale quando vengano svolte in rapporto alla storia. I fautori della prerogativa regia portano ad esempio i) fatto della vecchia Inghilterra, ove il re può rifiutare la sanzione, e gli effetti disastrosi per la monarchia francese derivati dalla costituzione del 1791, la quale lasciava al sovrano la facoltà di sospèndere solo per alcun tempo la sanzione ; portano ancora l'esempio dei presidenti di repubbliche, i quali hanno diritto di negare la propria firma agli atti passati nelle Assemblee. Rispondono gli avversarii che il presidente è eletto, è temporaneo, è risponsabile; il re non è niente di tutto ciò, è soprattutto non risponsabile; non gli si lasci dunque la facoltà di agire, se non gli si vuol lasciato l'obbligo di subire le conseguenze di ciò cbe fa.
      Oli Statuti generalmeute stanno coi primi, ed è naturale, imperocché o sono concessi da) sovrauo (octroyés), o derivauo da un lungo sistema di transazioni fra il potere reale che indietreggia, e la volontà nazionale che ne prende il posto. 11 re d'Inghilterra ha, senza dubbio, il diritto di rifiutare la sanzione. Quando il Parlamento sta per chiudersi, il re si reca in gran solennità nella Camera dei lordi, fa radunare ivi i Comuni, poi man mano che nn segretario del Parlamento legge in presenza di lui il titolo delle leggi adottate dalle Camere, se assente, fa rispondere: Le roi le veut o soit fait camme il est desiré; o trattandosi di leggi d'imposta : Le roi remercie ses loyales sujeis ; accepte leur bé-névoleuce, et aussi le veut; se rifiuta, fa dire cbe le roi s'avisera. Tutto ciò in vecchio fraucese; e la nazione rammentando così il tempo della conquista normanna, impara a non dimenticare l'esempio di quelle virtù cittadine, le quali sole possono impedire cbe simili epoche non si rinnovino più.
      La Francia ebbe a discutere più volte sulla estensione del potere da lasciare al re nel sanzionare le leggi ; quante volte, cioè, ebbe a fare una costituzione. Quella del 1791, come dicemmo, concede-vagli un veto sospensivo, il quale perdeva ogni valore se la legge che il re non aveva voluto sanzionare fosse stata approvata da tre successive legislature. La costituzioue del 1814 tenne pella assoluta prerogativa reale. Al contrario, la costituzione spaguuola de) 1&I2 e le imitazioni italiane del 1820 e 1821 si modellavano sulla francese del
      1791. Conformemente alla Carta francesi del 1890, lo Statuto eh* oi governa, all'art. 7 dice: < Il re solo sanziona le leggi e le promulga », dopo avere stabilito all'art 3 che al re spetta l'esercizio dei-potere legislativo insieme alle due Camere. Si potrebbe chiedere se sia come diritto o come dovere riservata al re solo la sanzione delle leggi. Quella parte di potere legislativo che gli spetta, egli la esercita già colla iniziativa. Quando i suoi ministri hanno sostenuta la discussione d'una legge nelle due assemblee, e dell'accettazione di essa non abbiano fatta quistione di gabinetto, pare cbe non possa mettersi dubbio sulle conformi intenzioni del re. Del resto la quistione può sembrare puramente accademica a chi consideri i mezzi che sono in mano del capo del potere esecutivo per impedire cbe un progetto di legge arrivi sino a lui, qualora non lo voglia sanzionare. Può far provocare dai ministri una quistione di gabinetto, può licenziarli egli stesso se sieno favorevoli al progetto da lui avversato, può sciogliere la Camera, può fare una nomina di senatori. tale da spostare la maggioranza della Camera Alta. A che dunque cercare se il re possa anche negare la sanzione alle leggi già votate dall'Assemblea? Solo potrehbesi notare cbe sembra esorbitante dare questa facoltà al sovrano, che già tante altre ne possiede qualora voglia incagliare lo sviluppo delle istituzioni liberali. Auguriamoci soltanto che non venga il caso nel quale si abbia a trovare più opportuua una simile quistione; oe lo auguriamo per il progresso della libertà del nostro paese.
      La formola della promulgazione è quella die rende nota anche la sauzioue. Essa venne stabilita dalla legge 23 giugno 1854, ed è cosi concepita: < Il nome del re, ecc. Il Senato e la Camera dei deputati hauno approvato; Noi abbiamo sanzionato e sanzioniamo quauto segue >. La legge porta la data del giorno in cui fu apposta la firma reale. La data della promulgazione segna il punto da cui cominciano a decorrere i termini, dopo i quali la legge avrà forza obbligatoria. La promulgazione deve aver luogo prima dell'apertura della Sessione parlamentare immediatamente successiva a quella iu cui fu votata, a meno che non sieno stabiliti termini speciali.
      La firma del re non ne implica per certo la responsabilità. È questo uno degli assiomi del diritto costituzioual». Quindi anche i ministri vi appongono la propria, la quale certifica l'autenticità della firma reale, e garantisce la esecuzione ilei precedo legislativo.
      Y23S DEL VOLUME DEC1MONOMO.
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Nuova Enciclopedia Italiana - Volume XIX (parte 3)
Dizionario generale di scienze lettere industrie ecc.
di Gerolamo Boccardo
Utet Torino
1885 pagine 1280

   

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