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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   14
   IL DUELLO NELLA STORIA
   adducesse in giudizio uno scritto di cui l'altra ne sostenesse la falsità, la cosa dovesse decidersi con il combattimento.
   Questa legge, per quanto avversa alle mire del Clero, fu estesa, non solo alle Chiese, le quali, loro malgrado, dovevano mandare i propri campioni a battersi; ma/poco dopo il 969, anno in cui fu promulgata, venne adottata da tribunali religiosi.
   La Chiesa, come era da prevedersi, non si dette perciò vinta : e il Clero, tentando dimostrare come il combattimento giudiziario fosse vizioso in sè stesso e contrario ai principi di retta giustizia, pose ogni suo studio a che la verità si facesse strada nello spirito degli uomini.
   Nel 1168 la Chiesa cominciò a raccogliere il frutto del lavoro di reazione contro il duello iniziato con diligenza e condotto con ammirabile costanza dal Clero.
   La carta rilasciata da Luigi il Giovane alla città di Orléans, colla quale si eliminava il combattimento tra due per debito non superiore a cinque soldi, fu accolta con manifesta gioja dalla Chiesa, perchè era il principio del trionfo della ragione sul pregiudizio, il primo passo del Medio-Evo verso la civiltà e la giustizia.
   II
   In Francia più che altrove il duello aveva poste salde radici. Con esso si decidevano gli affari civili e criminali ed aveva luogo tra il creditore e il debitore o tra il creditore e colui che sosteneva essergli stata rubata la cosa garantita: tra l'attore e il convento tra il signore e il vassallo per la dipendenza feudale.
   Nè i testimoni, nè i giudici erano esenti dal duello tutte le volte che potevano dar campo a sospetti di essere stati corrotti.
   I nobili, i preti, i frati non erano dispensati dal duello: tant'è vero che Regnaud Chesnel, chierico del Vescovo di Saintes, si misurò in campo chiuso con un religioso di Goffredo, abate di Vendòme.
   Nel duello regolato o permesso dal giudice, coloro che si battevano erano obbligati a depositare nelle mani del giudice una specie di ca-