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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   i6 IL DUELLO NELLA STORIA
   sulla piazza di Greve (1627), perchè il Deschapelles, in un duello che Montmorency ebbe col marchese di Beuvron, uccise Enrico d'Amboise, signore di Bussy.
   E non esageriamo dicendo che il salutare effetto fu illusorio, in quanto che sette anni dopo, cioè nel i634, il Re fu obbligato a rammentare ai suoi sudditi che l'editto del 1623 era ancora in vigore ; ciò che in buon volgare significava che la forca e la scure erano sempre pronte per i duellanti.
   Regnando Luigi XIV, sotto il governo del Mazzarino (i643), si tentò di combattere il duello riunendo in una sola legge la sostanza dei precedenti editti ; ma il resultato, come sempre, fu negativo.
   Questo insuccesso non scoraggiò il governo del re Luigi, il quale il 7 settembre i65i promulgò un novello editto, riproducente, tranne modificazioni leggiere, le disposizioni anteriori, « dichiarando degno d'infamia e privo di nobiltà, estensibile in alcuni casi anche alla discendenza, chi si battesse in duello. »
   Ma la giurisprudenza del duello, piegandosi al progressivo impulso della coscienza e della civiltà dei tempi, subì nel i653 (maggio) più radicali riforme. Il principio della personalità delle pene ne era la principale caratteristica, perchè i discendenti non avessero a soffrire degli errori dei padri loro.
   In base a questo progresso giuridico e umano gli eredi dell' ucciso in duello erano autorizzati a costituirsi in parte civile e la confisca dei loro beni era nulla, quando per la diligenza loro l'uccisore fosse rimasto condannato. Ciò valse senza dubbio a far scemare il numero dei duelli, perchè il vincitore doveva aggiustare i conti non tanto colla giustizia, quanto con gli eredi del vinto: i quali avevano tutto l'interesse di farlo condannare per usufruire di una buona parte dei beni confiscati, nonché per sodisfare a quella sete di vendetta che dominava nell' animo loro, senza compromettersi.
   Altro non lieve vantaggio si ritrasse dall'editto del 1653 che ritornò all' idea dei tribunali dei Marescialli, ossia tribunali di onore, ai quali si ricorreva per cancellare e vendicare legalmente le ingiurie di cui era stato fatto segno un gentiluomo.
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