DELLA GIURISPRUDENZA
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Il famoso editto sui duelli, emanato nel 1679(1), definì la giurisprudenza del duello. In esso erano contenute le norme per prevenire il duello e quelle per reprimerlo.
Si preveniva il duello, aggiudicando al tribunale dei Marescialli la giurisdizione nelle cause d'onore. Detto tribunale, istituito fin dal bel principio per giudicare le querele dei nobili e degli ufficiali dell'esercito, venuto in qualsiasi modo a cognizione di una vertenza, citava direttamente i due avversari a comparire dinanzi ai giudici, usando spesso della forza perchè alle sue citazioni si ottemperasse.
Componendo quindi la vertenza, puniva l'offensore, se n' era il caso, applicando pene più o meno severe. Il giudizio, per legge, era inappellabile.
Si reprimeva il duello, rimunerando con 15oo franchi chi effettuava l'arresto di uno dei colpevoli: protraendo ad arbitrio la prigionia degli arrestati se le prove del crimine non potevano esser raccolte prontamente e condannando in contumacia i fuggiaschi alla confisca dei beni. Simili pene si applicavano ai coinvolti comunque in un duello.
Di più, le case dei condannati erano rase alle fondamenta, i loro boschi cedui abbattuti per metà onde ricordare ai posteri l'infamia del delitto. Nessuna devoluzione d'eredità : minaccia di morte anche se non fosse occorsa che la sfida : decadenza della nobiltà per parte dei primi e dei secondi.
Il borghese che provocava il nobile veniva condannato alla forca ; frustato per la prima volta chi portava la sfida ; condannato alla galera a vita, se recidivo. Gli spettatori erano puniti severamente.
L'energia e il despotismo, con cui Luigi XIV combattè l'abuso del duello nei suoi Stati, ottennero un successo fino allora sconosciuto; ma alla sua morte (1715), benché restassero in vigore le
(1) Una delle pene emanate dall'editto di Luigi XIV, dato in Saint-Ger-main-en-Laye, nell'agosto del 1659, registrato al Parlamento il i° settembre dello stesso anno, era quella di esser segnato col ferro rovente portante l'impronta del Giglio di Francia, pena che si infliggeva ai condannati alla galera.
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