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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   •3o QUESTIONI DEL DUELLO
   
   '—Quando un simile uomo mi consiglia di riconoscere il torto •mio, vuol dire due cose: la prima che l'ho; la seconda che la «dignità mia non si trova in conflitto con l'onestà.»
   Ecco perchè trattando della scelta dei rappresentanti consigliamo di prenderli tra coloro, i quali alla specchiata onoratezza uniscono una certa pratica delle cose d'onore e che hanno assistito come primi o come rappresentanti a parecchi scontri.
   Questi rappresentanti avranno dato prova di coraggio e di fermezza di carattere o per lo meno di buon senso, avendo con plauso condotto a termine parecchie vertenze d'onore.
   Se il vostro secondo, del quale conoscete e apprezzate la reputazione e l'onorabilità più limpida del cristallo, vi dichiari francamente « hai torto: riparalo,» non titubate un secondo a seguire il suo consiglio.
   La parte lesa non può rifiutare le scuse dell'avversario senza perdere la qualità di otfeso, come pure questi perderà il diritto alla scelta delle armi, ogni qualvolta non accettasse qualunque riparazione, proporzionata all'ingiuria, offertagli dall'offensore.
   Se per qualsiasi offesa si rifiutasse una legittima riparazione, i quattro rappresentanti, o quelli della parte ingiuriata, redigeranno un processo verbale nel quale si farà chiaramente risaltare che la vertenza non ebbe seguito causa il rifiuto dell'offensore alla riparazione richiesta.
   La parte lesa pubblicherà questo verbale su i giornali cittadini e su quelli della Provincia, nonché su i primari periodici del Regno. L'offensore sarà per il seguito ritenuto fuori delle leggi cavalleresche e sarà privato della qualità di testimone e dell' onore delle armi. Per le offese gravi, provocate, come si esprime il Generale Angelini «da atti sconvenienti o scortesi, » i rappresentanti cercheranno d'indurre gli avversari a dichiararsi spiacenti, l'uno d'aver commesso un atto di scortesia, scevro da intenzione di offendere, l'altro di avere avuto il torto di trascorrere all'offesa per così poco.
   In un caso simile, come in tutti quelli nei quali le due parti hanno torti da rimproverarsi, l'accomodamento pacifico della vertenza sarà ben facile per i testimoni, i quali si assumerebbero una grave responsabilità se non sapessero trovare un mezzo termine di con-