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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   •3o
   QUESTIONI DEL DUELLO
   2° Che l'amico toccato nell'onore sia nell'impossibilità materiale di vendicare l'ingiuria da sè stesso, e sia privo di padre e di fratello capaci di sostituirlo;
   3° Che i legami di amicizia del sostituto verso l'offeso, incapace di chiedere ragione dell' insulto ricevuto, non sia, piuttosto che vero attaccamento, un atto d'intempestiva generosità ;
   4° Per non derogare dal gran principio formulato per quanto concerne la personalità delle ingiurie ci sembra indispensabile che i testimoni esigano dall'aggressore una dichiarazione scritta per la quale accetta questa sostituzione e che, di più, è gradita.
   Tale dichiarazione è necessaria per conservare al sostituto gli stessi diritti che spetterebbero all'amico sostituito, come offeso.
   Se l'aggressore rifiuta la sostituzione si redigerà un verbale d'opposizione, nel quale si condannerà il di lui operato, come anticavalleresco e lo si porrà al di fuori delle leggi d'onore.
   VI
   Dei testimoni in generale
   Ogni qualvolta si sta per avere un duello, la prima cosa da farsi è la scelta di due testimoni, detti pure rappresentanti, secondi e comunemente padrini (i) la scelta dei quali è di grande impor-
   (i) Rappresentanti o padrini si chiamano coloro che sono incaricati di rappresentare il mandante presso la controparte alla quale devono dare o chiedere una riparazione d'onore.
   Testimoni, nel caso che debbano assisterlo nello scontro.