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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   •3o
   QUESTIONI DEL DUELLO
   VII
   Doveri dei testimoni
   L'incarico di rappresentare una delle parti in una vertenza di onore è certo la cosa la più delicata, difficile e ad un tempo poco piacevole.
   Questo mandato procura, a chi l'accetta, una responsabilità gravissima ; troviamo perciò molto giusto e naturale che non si debba rendere un servigio così segnalato che solo agli amici i più intimi e cari.
   Il testimone per antica consuetudine dovrebbe sostituire nell'azione sul terreno colui che doveva battersi, o che si è già battuto.
   Ciò è falso, a nostro vedere, non solo, ma urta col senso comune e morale dei gentiluomini e non dovrebbe più essere.
   La parte del rappresentante e del testimone nel duello è quella di conciliare la vertenza amichevolmente, e qualora ogni loro sforzo riesca vano,-
   di determinare le condizioni di scontro, dirigerlo e vigilare che durante il combattimento sieno scrupolosamente osservate dalle parti le regole della più squisita cavalleria.
   Qui finiscono le attribuzioni dei rappresentanti e dei testimoni, giacché le offese essendo personali, personalmente devono vendicarsi.
   Se uno dei duellanti manca all' appuntamento per lo scontro, il suo rappresentante ha l'obbligo di porsi a disposizione della parte avversaria, ma questa deve assolutamente ringraziarlo di tanta cortesia.
   Pochi giorni or sono (i5 Dicembre i885) i giornali parigini raccontavano e vivamente commentavano un incidente scandaloso accaduto a Parigi.