Stai consultando: 'Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana ', Iacopo Gelli

   

Pagina (70/194)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (70/194)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!

   
[Home Page]




[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   •3o
   QUESTIONI DEL DUELLO
   v) l'offeso che avesse perduto l'uso di un arto o di un occhio.
   Non è esonerato l'offensore che può servirsi delle due gambe, di un braccio e dell'occhio corrispondente al braccio.
   Se privo di una gamba, non potendosi battere con altre armi, si batterà con la pistola.
   II
   Il duello non può aver luogo :
   a) tra i parenti di primo grado, e cioè : tra padre e figlio ;
   tra fratelli consanguinei od uterini ; tra zio e nipote, consanguinei ; tra cugini consanguinei in primo grado; tra suocero e genero.
   11 duello è interdetto:
   b) a chi pretendesse battersi alterando le prescrizioni del Codice cavalleresco ;
   c) al giovane che non ha ancora estratto il numero di leva ;
   d) al parente od all'amico che volesse sostituire il parente o 1' amico, tranne nei casi dei quali si fa menzione nelle sostituzioni ;
   e) al rappresentante che volesse sostituire il suo mandante, tranne nel caso che questi mancasse all' appuntamento, nel quale però 1' avversario ha l'obbligo di ringraziare e non accettare ;