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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   •3o QUESTIONI DEL DUELLO
   
   f) al parente, all'amico, al testimone, che in caso di grave ferita o di morte incontrata in duello dal rispettivo congiunto, amico o mandante, pretendessero di assumere le parti e dar seguito alla vertenza ;
   g) a colui che sfidasse senza essere stato provocato ;
   h) al debitore è vietato di provocare il suo creditore e di mandargli un cartello di sfida fino a che non sia stata regolarizzata la pendenza pecuniaria.
   Sarebbe invero cosa ben comoda saldare i propri debiti con un buon colpo di sciabola o di spada, che mentre vi libera di un avversario, vi sbarazza dell' incubo di un creditore.
   i) il creditore può sfidare il debitore, ma sarà cura dei testimoni di accertarsi che la partita interessi sia regolarizzata prima di decidere con le armi quella d'onore.
   Ili
   L'onore delle armi è vietato, anche se offesi :
   a) al gentiluomo divenuto indegno di tale qualifica, cioè :
   a chi vende il proprio onore ed il proprio braccio, costituendosi responsabile degli atti altrui;
   a chi avesse percosso il padre, la madre, la donna, il vecchio impotente e lo storpio;
   a chi non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito di giuoco ;