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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   a chi fosse indebitato col suo avversario, e no^* avesse effettuato il pagamento alla scadenza convenuta^»
   ovvero rifiutasse di aderire alla richiesta espressa da_3
   creditore, di assicurare cioè in modo efficace il paga — mento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore-^ al duello;
   a chi fosse stato escluso da un Club o Circolo di— gentiluomini, da un Reggimento, da Corpi od Asso— dazioni ;
   a chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo* senza chiedere per ciò la dovuta riparazione;
   a chi altre volte si fosse comportato male sul terreno, violando le leggi cavalleresche; a chi è accusato di baratteria ; all' inabilitato per azioni indecorose ; a colui che sul terreno, coll'arme in pugno, avesse ritirato l'offesa ;
   a chi notoriamente vive a spese di una donna che non sia sua stretta parente ;
   a chi avesse compromesso, con confidenze, l'onore di una donna della quale avesse ottenuto i favori ; a chi avesse mancato alla parola d'onore; a chi avesse subito una condanna penale per ragioni che intaccano l'onore ;
   a chi, essendo dedito all' ubriachezza, commette scandali od eccessi o tratta abitualmente con persone screditate ;
   a chi avesse mentito, tranne il caso che ciò fosse