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2° quando intervengono, come ispettore, direttore, vice-direttore o commissario, ad esercitazioni regolamentari del tiro a segno, per il tempo che durano le singole esercitazioni;
3° quando, autorizzati dal comando di divisione territoriale, o comandi superiori, esercitano, a scopo d'istruzione, funzioni che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di mobilitazione,-
4° quando frequentano, come interni, un luogo o stabilimento militare di cura;
5° ogni qualvolta indossano la divisa. Restano ferme in ogni caso le disposizioni che fissano le occasioni in cui essi possono indossare la divisa (n. 69).
22. L'ufficiale in servizio permanente effettivo (incluso quello proveniente dall'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo), qualunque sia la data della sua nomina al grado che riveste, ha sempre la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, su quello in congedo di grado uguale.
Tra ufficiali in congedo, a qualunque categoria essi appartengano, assume il comando quegli che è più anziano in ragione della data della nomina al grado che riveste.
23. L'ufficiale in congedo, anche quando non si trovi in una delle condizioni accennate nel n. 21, è soggetto alle sanzioni della Legge sullo stato degli ufficiali, nei casi e con le forme da quella previsti per gli ufficiali in congedo ed è passibile delle punizioni indicate nel n. 571 del regolamento.
£5. Gli ufficiali in congedo devono tenere infor- x mata della propria residenza ed abitazione (via e numero, se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare dalla quale dipendono.
Il fatto di aver cambiato residenza, o di essere stati assenti, non può da essi addarsi come giustificazione del non aver ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardino, nè li esime dall'incorrere nelle conseguenze disciplinari o penali stabilite dalle disposizioni vigenti.
Mancanze contro la subordinazione.
26. Manca ai doveri imposti dalla subordinazione colui che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità