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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   — 19 —•
   del superiore, od a menomare in qualunque modo la considerazione nella quale questi deve essefe tenuto.
   Commette grave mancanza il militare che censuri il superiore o gli ordini da lui emanati; la mancanza sarebbe poi gravissima, se commessa in presenza d'inferiori. Quando anche, nella esecuzione di una disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà od inconvenienti impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli ai propri occhi ed agli altrui, deve adoperarsi in ogni modo per superarli ed attenuarne ogni effetto meno buono. Ciò è voluto dall'interesse del servizio, ed anelie da quel sentimento di solidarietà che deve stringere tra loro tutti i membri dell'Esercito.
   27. L'inferiore che provoca a duello il superiore, commette un atto d'insubordinazione; se ne accetta la sfida, commette una grave mancanza contro la disciplina.
   2§j II superiore che provoca a duello l'inferiore commette un abiiso di autorità; se ne accetta la sfida, commette una grave mancanza contro la disciplina.
   29. Fra militari non sono ammesse vertenze caval-leresche per causa di servizio, poiché le norme disciplinari in vigore assicurano la loro naturale e giusta soluzione.
   30. Il militare che, sfidato per ragioni di servizio da Chiunque abbia cessato per causa qualsiasi di appartenere all'Esercito, non respinga la sfida, si rende colpevole di grave mancanza in servizio.
   31. Lo stesso dicasi per il militare sfidato da altro t militare, promosso a grado uguale al suo, quando
   la sfida abbia origine da ragioni di servizio anteriori alla promozione.
   32. Nelle vertenze cavalleresche fra militari si seguiranno le norme riportate nell'allegato n. 1. L'inosservanza di tali norme costituisce grave mancanza disciplinare.
   33. Le disposizioni che il presente regolamento sancisce in fatto di duelli non pregiudicano quanto in analoga materia sancisce il Codice penale comune.
   Istruzione.
   34. L'istruzione non è soltanto il mezzo naturale e diretto di abilitare ciascuno ad adempiere, nel miglior modo possibile, l'incarico che gli è affidato;