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militari di truppa in congedo, per i quali l'uso della uniforme è vietato anche in Patria.
69. L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme solamente:
a) per ragioni di servizio regolarmente comprovate volta per volta da un documento da rilasciarsi dalla competente autorità;
b) nelle ricorrenze solenni (quando per gli ufficiali della propria arma o corpo è prescritto l'uso della grande uniforme);
c) quando per invito dell'autorità militare partecipa a riviste o commemorazioni od altre cerimonie o feste;
d) ogni volta che, in seguito a propria richiesta motivata, ne ottenga la necessaria autorizzazione scritta dal comandante del presidio, ovvero nel caso che questi non sia suo superiore, dal comandante della Divisione territoriale competente.
Gli ufficiali generali e superiori delle categorie in congedo, e gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, possono, però, indossare l'uniforme prescritta per i pari grado in servizio permanente effettivo, senza l'obbligo di chiedere l'autorizzazione.
Comunque, l'uniforme non potrà portarsi che in luoghi ed occasioni dove essa non possa essere che oggetto di decoro ed onoranza.
È vietato al militare di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.
L'eventuale inosservanza delle ora dette disposizioni forma oggetto, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari del caso, delle sanzioni che il Codice Penale prevede per l'uso indebito di uniformi e distintivi.
70. Quando vestono l'uniforme, gli ufficiali indicati nel numero precedente debbono attenersi alle prescrizioni, in vigore per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.
Cura della persona.
73. Si deve curare la massima nettezza nella persona e nel vestire, schivando ogni soverchia attillatura.