Sono da promuoversi, nei corpi, le sale di ritrovo per caporali e soldati, le biblioteche per i sottufficiali e per la truppa; infine tutto quello che valga a tenere in piena efficienza e vigoria il corpo e lo
spirito.
Le regole per queste associazioni, quando non siano stabilite da appositi regolamenti, vengono determinate dal comandante del corpo. A questo spetta di promuoverne la formazione e di favorirne l'andamento; ed egli serba sempre la superiore direzione di esse, vegliando a che non divergano dallo scopo per il quale furono istituite.
Ogni altra associazione fra militari, avente scopi differenti da quelli suesposti, è vietata.
Limitazioni, pel militare, di talune facoltà.
82. Il militare non deve appartenere ad associazioni le quali si propongano scopi occulti o contrari allo spirito del giuramento prestato.
Egli devo rassegnarsi volonterosamente a vedersi privato di certi diritti e di certe libertà, per meglio garantirne l'esercizio a tutti gli altri cittadini.
Deve astenersi da qualunque dimostrazione a scopo politico e da altre pubbliche manifestazioni che, sebbene consentite dalla legge, non sono compatibili col carattere militare.
Nell'esercizio dei propri diritti elettorali, egli deve serbare un contegno corretto, calmo e dignitoso.
83. L'ufficiale in servizio permanente, ad eccezione di quello in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, ed il sottufficiale in servizio, non possono accettare cariche, retribuite o gratuite, di amministratori, sindaci, consiglieri e simili di società commerciali, industriali o di credito, nè disimpegnare le attribuzioni di rappresentanti di istituti congeneri.
Tale divieto, però, non riguarda le società cooperative costituite fra ufficiali ed impiegati dello Stato.
84. Ogni corpo dell'Esercito può, come Ente collettivo, fare parte di associazioni d'arma, o specialità d'arma, fra militari in congedo.