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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   gio del servizio, ma anche per afletto verso di essi. Perciò fa osservare ad essi tutte le prescrizioni igieniche regolamentari.
   98. Ispira loro costantemente con l'esempio e con le parole !a stima nei superiori e la fiducia negli ordini loro.
   Q9. Anche fuori di servizio reprime gli atti ed il contegno contrari alla disciplina militare ed al decoro dell'uniforme.
   100. È suo stretto dovere di vigilare affinchè gli ufficiali e graduati da lui dipendenti sentano gelosamente il prestigio del propri o grado e della propria autorità. Ciò ottiene praticando egli per primo i principi della gerarchia, lasciando cioè che ciascuno abbia l'autorità e la libertà d'azione di diretta competenza che ne determinano il grado di responsabilità ed astenendosi dall'esercitare sia pure por amore del bene del servizio, le attribuzioni proprie dei gradi inferiori, salvo che circostanze eccezionali non richiedano l'urgente suo intervento personale.
   101. Non per questo scema l'obbligo silo di invigilare affinchè i suoi inferiori immediati adempiano diligentemente e coscienziosamente i loro, doveri, di istruirli, dirigerli, ammonirli e punirli. E colpevole di grave mancanza in servizio il superiore che tiene nascoste le mancanze di un subordinato.
   102. Qualunque militare che abbia un comando, risponde della condotta degli uomini che da lui dipendono direttamente, e della esecuzione degli ordini ricevuti.
   K).y. Sono vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non detcrminate dai regolamenti, quelle suggerite da qualsivoglia motivo che non sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante, ed ogni modo inurbano e sconveniente verso qualunque suo subordinato. È, per contro, da tenersi sempre vivo in lui il senso della serenità e della misura: per lo stesso prestigio del superiore, e per il mantenimento della compagine disciplinare.
   104. Chiunque è chiamato a far le veci di altro militare di grado superiore o ad impiego diverso dal proprio, sebbene non acquisti in forza di questa sua temporanea destinazione alcun diritto al conseguimento di quel grado o di quell'impiego, deve