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Manuale di Regolamenti
(Regolamento di disciplina militare - Ginnastica militare - Addestramento tattico e tecnico)

pagine 725



Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Reclami.
   123. 11 militare elie si crede leso nei propri diritti, disciplinarmente od amministrativamente, può porgere reclamo, anche contro un superiore, ma, com'è (letto al numero 12, sempre dopo eseguito l'ordine o scontata la punizione. Egli deve dirigere il reclamo al superiore immediato di colui contro il quale reclama, inoltrandolo per via gerarchica.
   124. Il periodo di tempo utile per la presentazione ; dei reclami disciplinari è stabilito in novanta giorni
   (la quello in cui l'interessato avrà ultimato di scontare la punizione, ovvero dalla data in cui sarà reso esecutivo il provvedimento, se rlferentesi allo stato del militare.
   125. Il reclamante che non resta appagato della decisione del superiore al quale %i è indirizzato, può ripresentare il reclamo, diretto ad altro superiore immediatamente più elevato in grado; e così successivamente fino alla suprema autorità militare.
   I termini per la ripresentazione del reclamo sono di sessanta giorni dalla data in cui fu notificato al militare l'esito del precedente reclamo.
   126. Il reclamo dimostrato infondato costituisce una mancanza disciplinare; perciò chi lo presenta è passibile di punizione.
   Deve essere punito il militare che, con la frequenza nel presentare reclami per futili motivi, si » dimostra animato da spirito puntiglioso ed insofferente di disciplina.
   Modo di presentare reclami e loro esito.
   127. Il reclamo di qualsiasi militare diretto al comandante del corpo o ad un'autorità ad esso superiore, deve essere fatto per iscritto e contro firmato
   ; da tutte le autorità intermedie per le quali passa.
   ] 28. Il superiore non può ricusare di controfìr-marè'e trasmettere il reclamo di un proprio inferiore. Deve altresì esprimere il proprio parere e fare le proprie osservazioni; inoltre, qualora ravvisi la necessità di fare indagini che possano ritardare l'ulte-' riore trasmissione del reclamo, deve darne avviso, per via gerarchica, all'autorità cui il reclamo è diretto, ed al militare che lo ha presentato.