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129. Il superiore clie trasmette un reclamo, può punire il reclamante soltanto quando nel reclamo stesso vi sia una espressa e positiva mancanza
La specie e la durata della punizione sono in tal caso stabilite dal superiore al quale il reclamo ò diretto.
130. Il superiore cui è diretto il reclamo, giudica in merito alla sostanza di esso ed alla forma con la quale è redatto, e notifica al ricorrente lo proprie
ì decisioni per la stessa via gerarchica per la quale il reclamo gli è pervenuto.
Domande e notificazioni.
131. Il militare che desidera presentare qualche domanda o far noto qualche fatto ai suoi superiori, quando da ciò possa essere in qualche modo interessato il servizio, deve seguire la via che è prescritta per i reclami.
132. Valgono per le domande e per le notificazioni, tutte le prescrizioni stabilite dai numeri precedenti por i reclami.
133. Il militare che fa pervenire indirettamente ad un superiore domande, raccomandazioni esimili,
j si rende colpevole di mancanza disciplinare.
Forma delle lettere, dei rapporti
e dei reclami.
134. Il militare, indirizzando lettere, rapporti, reclami od altri sfitti per cose di servizio, a superiore, ad eguale, ed anche ad inferiore, si astiene dai preamboli superflui, dalle espressioni di semplice complimento, ed usa termini rispettosi col superiore, urbani con l'eguale e con l'inferiore.
135. Alla firma fa precedere la propria qualificazione, senza alcuna espressione di cerimonia.
Proibizione di reclami e domande collettive.
13.6. Ogni reclamo o domanda, sia scritta, sia verbale, dev'essere esclusivamente individuale e presentata da un militare solo. Se è collettivo, ovvero presentata o sottoscritta da due o più militari,