— 47 —•
a) l'ufficiale che' giunge nuovo al corpo, o ne parte per mutata destinazione, che va in licenza ordinaria o straordinaria o ne ritorna, al proprio comandante di corpo (o capo di servizio), di battaglione e di compagnia;
c) l'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio stabilimento o scuola, a tutti gli ufficiali del corpo di grado superiore al suo;
d) l'ufficiale inferiore di un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, agli ufficiali inferiori nuovi destinati al corpo e di grado superiore al proprio.
177. L'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, si presenta a tutti gli ufficiali di pari grado del corpo.
179. Le visite, sia di corpo sia isolate, sono fatte nell'ufficio della persona alla quale sono dovute, e nell'uniforme prescritta (1).
180. L'ufficiale in licenza che si trattiene più di 48 ore in un presidio, deve notificare il proprio indirizzo al comando di presidio.
182*. L'ufficiale che viaggia per ragione di servizio o d'istruzione, e deve soggiornare per più di 24 ore in un presidio, notifica la propria presenza ed il proprio recapito al comandante di esso se più elevato in grado.
Capo IV.
DOVERITRA UGUALI Doveri generali
193. Il pensiero di essere tutti al servizio dello stesso Re, dello stesso Paese, di non avere che una stessa Bandiera, di mirare tutti ad un unico fine, che tanto meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà l'unione degli animi, dei voleri e delle opere, deve collegare in un sentimento di fraternità militare tutti i membri dell'Esercito, ed ancor più tutti gli uguali fra loro.
194. Ognuno perciò deve ritenere essere dovere del buon soldato il dimostrarsi buon camerata, cioè aperto e cordiale con gli eguali, disinteressato, scevro anche della sola apparenza dell'invidia, pronto a
(1) Ved. Regolamento sulla uniforme.