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prestare agli altri assistenza ed aiuto in ogni occasione, specialmente quando veda esservi interessato anche il servizio.
Non deve esservi gara che nel procurare l'onore ed il bene del corpo al quale si appartiene e dell'Esercito tutto.
195. Anche il tratto esteriore deve essere informato a questo sentimento, deve cioè essere leale, schietto, disinvolto, affabile;, non scompagnato mai da quei riguardi che usa ed esige ogni uomo ben nato.
Capo XVI.
DOVERI DELL'ALLIEVO UFFICIALE E DELL'ALLIEVO SOTTUFFICIALE
Dipendenza, doveri e dispensa dal servizio
379. La dipendenza disciplinare ed amministrativa, ed il trattamento dell'allievo ufficiale, e dell'allievo sottufficiale, sono stabiliti da speciali disposizioni.
380. L'allievo ufficiale non deve in alcun modo essere impiegato in servizi speciali, ed in massima è esente dagli ordinari servizi di caserma e di presidio, che non debba compiere a scopo d'istruzione.
Capo XVIII.
DOVERI DEL COMANDANTE DI COMPAGNIA Doveri generali
383. Il comandante di compagnia ha por incarico di istruirla, disciplinarla, amministrarla e guidarla nel combattimento: di tutto ciò è direttamente responsabile verso il proprio comandante di battaglione.
384. Pari all'importanza di questo ulficio deve essere lo zelo di ognuno nell'adempirlo. Tutti i comandanti di compagnia di un corpo debbono essere animati da una nobile emulazione nel concorrere all'istruzione ed alla disciplina del corpo; ma l'emulazione deve essere accompagnata alla buona armonia ed alla perfetta concordia fra tutti, affinchè