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399. Visita di quando in quando i militari ammalati della propria compagnia, tanto all'ospedale quanto all'infermeria, dandosi premura affinchè essi ricevano il conveniente trattamento.
400. Nel caso di mancanza grave o di reato commesso da un dipendente, presenta subito al comandante del corpo, per mezzo del comandante di battaglione, un rapporto del fatto e di tutte le sue circostanze, con la indicazione delle prove e dei testimoni, ed un altro sulla condotta abituale del colpevole.
Fa sequestrare ed unire al primo rapporto ogni cosa che possa servire di prova o di indizio della mancanza o del reato.
401. Allorché qualche militare debba essere curato per una ferita o lesione qualsiasi, prodotta da violenza esterna, qualunque ne sia la causa o la gravità, il comandante della compagnia, dopo avere, per quanto è possibile, interrogato il ferito o l'offeso, ne rassegna gerarchicamente un particolareggiato rapporto al comandante del corpo, unendovi il certificato dell'ufficiale medico, o, in sua mancanza, di un medico del luogo, e una dichiarazione del più elevato in grado fra i militari presenti al fatto, firmata anche, quando vi siano, da due testimoni. In questa dichiarazione devono essere specificati, oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come avvenne, la qualità del servizio a cui si attendeva in quel momento, il nome e il grado dei principali fra i militari o civili presenti all'accaduto.
Veci di comandante di compagnia.
411. In assenza o mancanza del comandante titolare, il comando della compagnia spetta all'ufficiale subalterno di maggior grado o più anziano della compagnia, sia egli effettivo ad essa oppure vi si trovi comandato a prestar servizio. Nondimeno, qualora questi fosse sottotenente, e il comandante del corpo non giudicasse di affidargli detto comando, perchè non gli riconoscesse ancora sufficiente pratica del servizio, od anche per altro considerazioni, il comando della compagnia può essere dal comandante predetto affidato ad uno dei tenenti del battaglione.