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Potrebbesi rispondere a prima giunta che tali appunti non hanno oggimai più ragione di essere, perchè la reità degli imputati è comprovata luminosamente anche senza il deposto del Bondi.
Ma voglionsi tuttavia purgare da sì immeritati obietti le sue dichiarazioni.
Dove sono infatti le varietà, le incertezze, e le incoerenze di questo testimone ? Forse è rimasto incerto su quanto asseriva? Forse ha parlato in vario modo, or ritrattando, ed or cambiando il suo deposto?
Nulla di tutto questo: Egli non seppe, è vero, nel suo primo esame indicare il nome e cognome del compagno del Dodoli, ma ne descrisse le sue qualità personali, e poi lo riconobbe giudicialmente per il Fraschi conosciuto col soprannome di Cucchi.
Tuttociò frattanto non importa varietà, incertezza ed incoerenza di deposto, perciocché non può pretendersi che un testimone abbia sempre a conoscere col vero nome tutti coloro contro i quali depone. Basta che egli ne descriva le qualità, e che in qualunque modo li riconosca per coloro di cui ha inteso di parlare.
Il Bondi, si soggiunge, non rammentò sulle prime il Pagliai; ed anche questo è vero. Ma ciò dovrebbe chiamarsi omissione, che nulla toglie all'attendibilità del suo deposto, perchè esso ne ha dato nna plausibile ragione, e perchè bene spesso accade che le omissioni dipendano da cause indifferenti, e da ragioni estrinseche, ed indipendenti dalla volontà del deponente.
Egli intanto dice che fu per dimenticanza che omise di parlar subito, del Pagliai come terzo compagno del Dodoli, e ohe appena sovvenutosene fu sollecito di presentarsi spontaneamente in giustizia a riparare alla sua dimenticanza. Ma la dimenticanza non può rimproverarsi al testimone, quando non si provi, lo che è ben lungi nel caso da potersi immaginare, che questa sia preordinata ad aggravare un innocente.
Quella invece che può rimproverarsi ad un testimone è la reticenza, ma questa non può confondersi con la dimenticanza.
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