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zione, o dal caso fortuito ed accidentale della instabilità del terreno dove trovavasi la vittima, non previsto nè prevedibile dal soggetto attivo che voleva immolarla.
Considerando pertanto che in questi termiui di fatto si
ha il concorso di due distinti reati, che uno d' omicidio * '
premeditato, ed altro di omicidio premeditato mancato.
Considerando che questi reati sono repressi con pene criminali a senso degli articoli 46, 49, 59, 307 e 309 del Codice penale toscano, modificati dai Decreti Governativi 30 Aprile 1859 e 10 Genuajo 1860 in principio citati, e che perciò interessano entrambi la competenza della Corte d'Assist.
Per questi Motivi:
Veduti gli articoli 9, 250, 260, 261, 262, 263, 264 e 437 del Codice di procedura penale e 1' art. 12 del Decreto 30 Novembre 1865.
Facendo diritto all' opposizione avanzata dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza di Camera di Consiglio del Tribunale civile e correzionale di questa città in data 19 Novembre 1869.
Revoca 1' ordinanza predetta nella parte investita da detta opposizione ;
. E ciò fermo stante pronunzia l'accusa contro
Sgarallino Jacopo, detto Papino.
Dodoli Corrado, detto Piva.
Fraschi Luigi, detto Cucchi.
Pagliai Baldassarre.
Antonacci Fortunato, detto Bassa.
Ciucci Giuseppe, detto il Romanino, e
Fantozzi Giovanni, detto Cimballino.
Come imputati tutti d'Omicidio premeditato, e di Omicidio premeditato mancato sulle persone del Console d'Austria Cav. Commend. Niccolò Inghirami, e del Generale Austriaco Conte Francesco Folliot De Crennewille, da loro commessi in Livorno sullo Scalo detto dei quattro Mori nella sera del 24 Maggio 1869, nel modo e colle circostanze tutte indicate nel premesso capo d'imputazione.
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