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prova di alibi non è constatata, psrchè raccolta da testimoni deponenti per timore, o sopra una parola d'ordine preventivamente imposta dagli imputati, perchè emergente da testimoni apertamente meudaci o interessati in causa per mille rapporti con gì' imputati, o tali per le loro qualità da renderli immeritevoli di qualunque fede, e perchè finalmente poggiata sopra testimoni o che provano troppo o che nulla concludono.
In conseguenza di che Jacopo Sgarallino, Corrado Dodoli, Luigi Fraschi, Giovanni Fantozzi, Baldassarre Pagliai, Giuseppe Ciucci, e Fortunato Àntonacci sono accusati:
Di avere nella sera del 24 Maggio 1869 in Livorno sullo Scalo dei quattro Mori, previo antecedente concerto, e nel comune loro interesse, ed al seguito di fredda, matura, e costante deliberazione, e con diretta loro cooperazione e partecipazione ucciso con colpi d'arme perforante e tagliente il Console d' Austria Commendatore Niccolò Inghirami, e tentato di uccidere a colpi di simile arma il Generale Austriaco Conte Francesco Folliot Dì Crennewille, che rimase superstite per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare di detti imputati.
Reati previsti e puniti dagli articoli 46, 49, 59, 307, e 309 del vigente Codice penale Toscano, modificato dai ^decreti governativi 30 Aprile 1859, e 10 Gennajo 1860.
Li 30 Giugno 1870.
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Il Procuratore generale C. Cesarini.
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