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Storia Letteraria d'Italia
Il Risorgimento
Giosia Invernizzi
Francesco Vallardi Milano, 1878, pagine 368

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a cura di Federico Adamoli

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   (52 il risorgimento.
   irregolarità della loro condotta essi perdevano il loro carattere sacro; e clie in questo caso, l'autorità secolare era in diritto di spogliarli delle loro dotazioni. Il diritto di giudicare, secondo Wicliffe, appartiene ai principi ed ai magistrati civili; il re ed il regno non possono essere sottoposti all'autorità di nessuna sede episcopale; nessun ecclesiastico può sostenere un impiego civile ; bisogna consacrare i beni delle Chiese alle spese pubbliche, e alleggerire così di altrettanto le imposte che gravano sul popolo; finalmente la Chiesa d'Inghilterra deve proclamare la propria indipendenza di fronte alla sede pontificia di Roma. — Queste dottrine trovarono favore presso la Corte e la nobiltà, e si sparsero tanto fra le classi elevate d'Inghilterra che la Camera dei Comuni tentò più d'una volta di effettuare il progetto di togliere i beni al clero, sollecitando Enrico IY ad impadronirsi del potere temporale della Chiesa per far fronte ai pubblici bisogni (1). Qual resistenza più costante e più vigile di quella che il Parlamento inglese oppose a Roma1? Durante il regno di Riccardo II, allo Statuto dei Proviseli (2) s'aggiunsero molte altre misure tendenti a respingere l'intervento di Roma; fra esse lo Statuto del praemunire che sottometteva a pena di confisca e d'imprigionamento perpetuo quelli che introducevano nel regno delle bolle pontificie per traslazione di vescovi, e per altre ragioni ivi accennate. Durante il pontificato di Bonifacio IX, il Parlamento proibì l'aumento della tassa dei primi frutti, ordinato da questo pontefice ; un atto di Enrico IV vietò che fosse, a questo scopo, pagata una somma superiore a quella eh'erasi fin allora usato di pagare (3). Verso la fine del secolo XV, Enrico VII, il Tudor, s'arrogò senza contrasto il diritto di. designare un candidato alle sedi episcopali, e non si accontentò di possedere la nomina degli ecclesiastici, ma s'impadronì anche della metà delle annate (4).
   La Francia, precisamente dopo i Concilii di Costanza e di Basilea, ebbe da Carlo VII la Prammatica Sanzione di Bourges. In essa si dichiarò che il Concilio generale è superiore al Pontefice, si liberò l'elezione dei vescovi da ogni controllo, si abolì la tassa dei primi frutti e si annullarono le riserve dei benefizi. Luigi XI la revocò, ma il Parlamento di Parigi si rifiutò sempre di registrarne la revoca; e negli Stati generali del 1484, il basso clero, sostenuto dagli altri due ordini del Parlamento, ne reclamò la conferma.
   In Germania i decreti di Basilea furono straordinariamente modificati dal concordato di Aschaffenburg (1448), pel quale la Chiesa rimase nell'antico stato di cose, e gli abusi, con poche eccezioni, furono conservati. Ma in Germania non bastava intendersela col capo dell'Impero; bisognava guadagnarsi aduno ad uno gli Stati.Gli arcivescovi di Magonza e di Treveri ottennero il diritto di conferire i benefizi vacanti, anche nei mesi ordinariamente riserbati al pontefice; il principato elettorale di Brandeburg ebbe il privilegio di nominare ai tre suoi vescovadi; anche le sedie meno importanti di Strasburg, di Saltzburg, di Metzt ricevettero delle concessioni. E tuttavia esse non riuscirono a vincere la resistenza generale contro la supremazia papale : nel 1487, tutta la Germania si oppose ad una decima che il papa voleva stabilire, e la respinse (5).
   D'altra parte le nazioni europee, impegnate nelle lotte politiche che preparavano la loro futura unità e grandezza, e preoccupate da interessi attuah e profani, poco e freddamente si curavano degli interessi religiosi della Cristianità. — La presa di Costantinopoli, seguita nel 1453, sparse la costernazione nell'Europa. La città era
   (1) II. Hallam. View of Europe during the Middle ages.
   (2) Lo Statuto dei Provisori, promulgato nel 1350 sotto il regno di Odoardo III finisce col dichiarare che tutte le elezioni e collazioni saranno libere, conforme alla legge;e nel caso in cui la corte dì Roma facesse qualche provvisione o riserva, il re, per questa volta, avrebbe la collazione di ogni beneficio dipendente dall'elezione o dal patronato del clero.— Hallam. op. cit
   (3) Hallam. op. cit.
   (4) Ranke, op. cit.
   (5) L. Ranke, loc. cit.