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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   volontà non ha alcun rilievo, a meno che essa non incida come vizio o mancanza di consenso nella formazione del negozio.
   Quindi anche nell'ordinamento canonico, come del resto in quello civile, gli effetti del matrimonio e lo scingiimento del vincolo sono sottratti al potere dei contraenti.
   Tutto ciò è confermato poi dalla stessa dizione del Codex che, nel definire il consenso matrimoniale (can.1081 par.2) delimita l'ambito entro cui la volontà può spaziare pur restando valido il consenso.
   Inoltre, il principio che il matrimonio è senz'altro perfetto, e, quindi pienamente valido grazie al solo consenso (prestato naturalmente da persone capaci, nelle forme richieste ecc.), è affermato dal par.1 del can.1081, che dice che "matrimonium facit partium consensus", e quindi non è necessario che intervenga quell'unione dei corpi, che dello stesso consenso è oggetto, giusta la disposizione del can.1081 par.2.