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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   getto del nuovo Codex questa rivalutazione è evidentissima (3) come si può notare già dalla succitata definizione del matrimonio.
   La inseparabilità del contratto matrimoniale del Sacramento comporta, poi, innanzitutto che la regolamentazione dell'istituto spetti alla Chiesa la quale sola è competente a stabilire gli impedimenti (can.1038) e conoscere dei giudizi di nullità (can. 1960); e che il matrimonio, inoltre, non possa sussistere altro che per il consenso degli sposi (così come ogni contratto sorge soltanto dalla libera volontà delle parti), che "nulla humana potestate suppleri potest" (can.1081 par.1); e la validità del matrimonio come Sacramento, ripetiamo, è in funzione della ricorrenza di tutti quegli elementi che sono necessari per l'esistenza del matrimonio come contratto.
   Il matrimonio è contratto da qualsiasi uomo e da qual=
   (3) - v. 0.CA RULLI FUMAGALLI, Il Matrimonio canonico dopo il Concilio, Milano 1978.