Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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siasi donna capaci di esprimere validamente e lecitamente il consenso, formando così una comunione perpetua ed esclusiva di vita tra loro (individua vitae consuetud»),
I suoi fini sono elencati dal can. 1013 par. 1 che, nello stesso tempo, ne fa una graduatoria, ponendo appunto accanto ad un fine primario, la creatio atque aeducatio prolis, anche due fini secondari, il mutuum adiutorum tra i coniugi ed il remedium concupiscentiae.
In relazione al can. 1013 par.1 è il can.1081 par.2 che, parlando dell'oggetto del consenso, dice che il consenso è l'atto di volontà "quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem".
II can. 1013 par.2 ci individua, poi, le proprietà essenziali del matrimonio nella "unità", che comprende la monogamia (matrimonio di un solo uomo con una sola donna) e la fedeltà (esclusione dell'adulterio),e nella "indissolubilità", che esclude in divorzio e comprende: 1) la