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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   impossibilità di scioglimento del vincolo coniugale per volontà degli stessi contraenti, o per circostanze sopravvenute, salvo la morte dell'uno o dell'altro (indissolubilità intrinseca); 2) l'impossibilità di scioglimento per una decisione del potere sociale (indissolubilità estrinseca). Sola eccezione a questa è il potere del Romano Pontefice di sciogliere alcuni matrimoni.
   Questi fini e proprietà dell'istituto matrimoniale (che assumono un particolare rilievo ed una particolare fermezza in virtù del loro carattere sacramentale) sono stati considerati, nella dottrina teologica, "bona matrimonii".
   Haec omnia - insegnava S.Agostino - bona sunt, propter quae nuptiae bonae sunt: proles, fides, sacramentum
   (k).
   Quindi, il bonum prolis, cioè il diritto di procreare ed educare la prole: il bonum fidei o fidelitatis, che
   (k) - De bono coniugali, I, II, in c.10, C.27,2 "Qmne itaque nuptiarum bonum impletum est in illis parentibus Christi., fides, sacramentum, proles. Prolem cognoscimus ipsum Dominum; fidem, quia nullum adulterium; sacramentum, quia nullum divortium..."