Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
ni, o Dio" (7) •
Ogni volontà che si proponesse la stipulazione del matrimonio con l'esclusione o la contraddizione, mediante un positivus voluntatis actus, di anche uno solo di tali bona, non sarebbe valida volontà matrimoniale, ed il vincolo sarebbe inficiato di nullità.
A questo proposito l'ordinamento canonico dispone una presunzione, iuris tantum, e quindi suscettibile di prova contraria, il c.d. "favor matrimonii", sancito dal can. 1014, secondo il quale "matrimonium gaudet favore iuris, quare in dubio standum est prò valore matrimonii donec contrarium probetur"; ciò vuol dire che un matrimonio celebrato deve ritenersi valido fino a che non sia provata la causa della invalidità, e cioè fino a che non si abbia la "certezza morale" di tale invalidità, e che,
(7) - Sai.8,6, Eb.2,7. V. sull'argomento O.CARULLI FUMA =
GALLI, Innovazioni conciliari e matrimonio canonico, ne II matrimonio canonico dopo il Concilio, cit., p.9 ss, con ulteriori riferimenti bibliografici.