Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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quindi, in dubio prò validitate; questo è il significato del celebre passo di Innocenzo III, con quale, trattando della insufficienza di prova per testimoni de audito, in ipotesi di impedimento di consanguineità in causa matrimoniale, il Pontefice concludeva il c.^7, X, II, 20, summando generaliter, con queste parole :"Tolera bilius est enim, aliquos contra statuta hominum dimitte re copulatos quam coniunctos legitime contra statuta Domini separare".
A tale criterio direttivo del favor matrimonii vi è una sola eccezione, menzionata dallo stesso can.1014, quella che, nel conflitto tra favor matrimonii e favor fidei, quest'ultimo prevale, norma, anche questa, che con ogni probabilità permarrà nel nuovo Codex.