Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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("continent gravem prohibitionem contrahendi matrimonium", cari.1036 par, 1 ) , rendendolo illecito ma valido, nel qual caso si dicono "impedienti"; o la rende invalida, e quindi nullo il matrimonio (8) ("et graviter prohibent matrimonium contrabendum, et impediunt quominus valide contrahetur", can.1036 par.2), nel qual caso sono definiti "dirimenti".
Dato che il matrimonio claudicare non potest, cioè essere lecito o valido pei" una parte ed illecito od invalido per l'altra, l'impedimento che riguardi anche una sola delle parti rende illecito o invalido il matrimonio (can . 1036 par.3).
L'ignoranza dell'impedimento non scusa dal1'impedimento stesso ove questo sia dirimente (can.16 par.1), dato che la validità o meno del matrimonio non dipende dalla notizia ma dall'esistenza oggettiva dello stesso, e a
(8)~Nel matrimonio canonico, si noti, non esiste la figura dell'annullabilità: o valido o insanabilmente nulio.