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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   CAPITOLO TERZO
   IL CONSENSO
   III.1 Caratteri fondamentali
   Il can.1081 par.1 pone il principio fondamentale che il matrimonio non può risultare che dal "consenso delle parti" (causa efficiens matrimonii), "qui nulla humana potestate suppleri valet", purché, non ostando alcun impedimento dirimente, esse parti siano giuridi camente capaci ed esso consenso sia manifestato nei modi che la legge stabilisce.
   Questo "consenso delle parti", consistente nella effettiva e dichiarata concorde volontà dell'una e de l'altra parte di reciprocamente concedere ed accettare il "ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem" (can.1082 par.2), si dice "consensus matrimonialis".
   Quando tale consenso manchi - cioè manchi la risul tante dello scambio delle due dichiarazioni di volont