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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   l'uria complementare dell'altra, entrambe dirette a porre in essere il contratto matrimoniale, in quanto sia giuridicamente deficiente anche una sola delle volontà atte a determinare tale risultanza - il matrimonio è dunque invalido, anche se apparentemente esiste (colorem habet, substantiam vero nullam), e a questo proposito bisogna ricordare che l'invalidità del consenso (come per ogni altra ragione), per essere rilevante prò foro externo, deve essere dichiarata dal giudice competente, il cui accertamento, contenuto nella pronuncia giudiziaria, ha l'effetto di constatazione erga omnes dell'inesistenza giuridica del matrimonio, apparentemente contratto (can.1676 s.; cfr. can.1069 par.2).
   Fino a tale dichiarazione, come si è detto, il matrimonio rimane coperto dal favor iiiris .
   Fondamentale, quindi, rimane al riguardo il principio che San Tommaso formulava così precisamente:"Con=