Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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Bisogna dire, ora, che l'atto del consenso si compone - notato ciò già dalla dottrina tomistica - di un momento intellettivo e di un momento volitivo che sono in inscindibile correlazione, tanto che basta che anche uno solo di essi sia viziato perchè il consenso sia inficiato: "Matrimonium facit contrabeutium consensus, qui, cum nil volitum sit quin praecognitum, legitime praestari nequit sine advertentia intellectus nec sine libera voluntate. Exinde incapax est contrahendi qui non potest aestimare naturam et valorem matrimonii nec velie suscipere obligationem" (il).
E' da osservare come, nel momento in cui il nubente contrae matrimonio, a questi, si rappresenta in qualche modo la natura del negozio che sta compiendo e, essendo il matrimonio un negozio intuitu personae, la persona dell'altro contraente.
Ciò che ha rilievo per la legge canonistica è l'iden=
(11) - Coram JULLIEN,23 febbraio 1935, in S.R.R. Dee. XXVII p.78.