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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   grano la struttura negoziale del matrimonio, e a tal proposito il can.1082 par.1 afferma che "ut matrimonia lis consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreali dos" .
   Che si tratti di una conoscenza "minima" risulta dall'espressione usata "saltem non ignorent" (13 ) » e questa "scientia minima" è necessaria e sufficiente, come vediamo chiaramente, ad es. nella coram Wynen 27 febbraio 1937 dove si legge: "Sufficiens vero matrimonii cognitio deficit, si contrahens nescit matrimonium
   (13) - L'espressione "non ignorare" può ritenersi fungibile al verbo scire purché non si confonda la scientia minima in senso soggettivo, come actus sciendi o cognito, con la scienza in senso obie tivo, come dottrina o erudizione (.v'-coram WYNEN 13 marzo 19^+3 ) . La forma verbale negativa vuole indicare che anche un imperfetto praecognitum come una vaga seu confusa perceptio (così coram WYNEN ?1h marzo 1935) o una notitia etiam quadarn obscuritate involuta (Cracovien, coram JULLXEN. 21 dicembre 1938, in S.R.R. Dee., XXX p.716) può costituire il presupposto delvolitura.