Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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si tratta di accertare la possiblità per il nubente, grazie alle sue condizioni psico-fisiche, di emettere un atto di volontà quale la legge della Chiesa considera necessario per la costituzione del vincolo matrimoniale.
Che si tratti di un requisito di capacità è anche affermato da una autorevole voce della dottrina canonistica contemporanea (22) alla quale non possiamo che rinviare limitandoci, in questa sede, a ricordare 1'argomento decisivo che il Codex vigente, quando tratta del consenso, si riferisce a persone già capaci ("iure habiles") a prestare consenso.
Perciò il defectus discretionis iudicii influisce direttamente sul consenso, sia sulla sua efficacia sia sulla sua sufficienza, rendendo il soggetto incapace a consentire e dando luogo così alla nullità del matrimonio eventualmente contratto.
Naturalmente l'indagine su questo defectus va rife=
(22) - D'AVACK, Il matrimonio, Milano 1961.