Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
[ Testo della pagina elaborato con OCR ]
iudicii ai fini di un valido consenso, sono state proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza varie ipotesi interpretative; oggi si è generalmente concordi nel ritenere che essa debba essere proporzionata "negotio gravissimo de quo agitur", cioè del matrimonio ("unica mensura sufficientis consensus est discretio iudicii matrimonio proportionata", S.R.R. dee.LUI, p. 118, n.4), eosicchè essa, pur potendo essere sufficiente in altri campi, potrebbe non esserlo più quando si tratti di esprimere un valido consenso matrimoniale.
Pro capacitate, vero, ad rem necessaria, satis esse nequit simplex usus rationis, requiritur, contra, discretio iudicii, eaque tam gravi negotio ad amussim proportionata
(24).
E la discretio iudicii è veramente tale, quando il contraente riesce a valutare la natura stessa del raatrimonio nelle sue componenti essenziali, definite dal
(24) - Corani FERRARO l4 marzo 1969', cfr. coram AGUSTONI 27 maggio 1980.