Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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deliberationis riegotio tanti momenti, quod est matrimonium, adaequatae, ex altera parte illam tani perfectam exigere non licet, ut non nisi ab excellentioribus humani generis individuis, attingi possit" (28).
Infine è da sottolineare come la libertà interna possa essere compromessa non soltanto per la presenta di malattie mentali propriamente dette, ma ancora da situazioni interiori, permanenti e transeunti, che tal volta possono essere tali da creare o stimoli "quibus resisti nequit", oppure uno stato di abulia e disinteresse che mal si conciliano con la libera determinazio ne e, infine, uno stato di incertezza dalla quale l'in dividuo non riesce a liberarsi. E si conclude che, lad dove constasse della gravità di tali situazioni, si po trebbe senz'altro arrivare a riconoscere la nullità de consenso prestato.
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Coram AGUSTONI 20 febbraio 1979; cfr. coram DAVINO 5 febbraio 1975; coram PINTO 8 luglio 197'M coram WYNEN 2 7 marzo 1937.