Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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coniugali, seu uti dicitur in matrimonio in facto esse, iatr tempore manifestationis consensus seu in matri monio in fieri, nupturientes natura capaces onera coniugali a futuro tempore adimplendi esse debent" .
L'incapacità, quindi, deve essere giudicata anche in riferimento al rapporto interpersonale di reciproca integrazione che le nozze generano e che è da ritenersi come una specifica comunione e solidarietà mutua che non si esaurisca nella dimensione sessuale (bonum fidei) e nella missione generativa (bonum prolis), come invece è stato fatto in passato, ma compren da anche il diritto-obbligo diretto al bene ed al perfezionamentodei coniugi stessi, presi nella loro totalità.(36).
Ili.3 Lacapacità psichica nella riforma del Codex Iuris Canonici?
Come abbiamo in precedenza accennato, il Codex vi =
(36) - Per ulteriori approfondimenti al riguardo, v.
U.NAVARRETE, "Incapacitas assumendi onera" uti caput autonomum nullitatis matrimonii, in Perlo dica, 61 (1972), 47-48.