Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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lo Schema riguarda coloro che "mentis morbo aut gravi perturbatione animi afficiuntur ita ut matrimonialem consensum elicere nequeunt"; ad essa è aggiunta dal medesimo canone al n. 2 una seconda classe che si riferisce a coloro che "laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda".
Quanto al n. 1 il riferimento al morbus mentis intende indicare che incapacità psichica può derivare da quelle alterazioni delle facoltà psichiche, che tradizionalmente vengono definite malattie mentali, pur non riferendosi a precisi quadri nosografici che si pongano come escludenti ogni altro e che, d'altra parte, gli stessi psichiatri pongono soltanto come esemplari (37)• Ma più in generale a questa ipotesi
(37) - Sulla problematicità della definizione di "malattie mentali" la quale "dipende da concetti di valore talmente disparati da risultare i confini tra il normale ed il patologico estreinamente variabili" v. LUZZATO, Che cos^ si intende per malattia di mente, quaderno n.1 della "Ricerca Interdisciplinare di psichiatria matrimonialistica", Ferrara 1974, p.4.