Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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possono essere riferite tutte quelle alterazioni caratterizzate dalla presenza di base organica (riduzione numerica delle cellule nervose del substrato c erebrale) o che comportino un effettivo impoverimento dell'attività mentale.
In secondo luogo il n. 1 stabilisce che l'incapacita psichica, giuridicamente rilevante, può derivare anche da cause diverse da una "malattia mentale", appunto da una "gravis perturbatio animi", ad es. da idee ossessive, nevrosi temporanee, personalità psicopatiche ecc., da turbamenti, cioè, che non comportino una vera affezione organica o presentino la caratteristica di non essere irreversibili: esse sono rilevanti in quanto, secondo la esplicita dizione legislativa, si presentino come gravi, non essendo sufficiente un lieve turbamento psichico a togliere la capacità di contrarre matrimonio.
E' importante notare subito come in questo specia=