Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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le argomento ci siano nel progetto affermazioni la cui novitā, rispetto alla prassi canonistica del passato ed anche di alcune pronuncie giurisprudenziali recenti, č di tutta evidenza.
Quanto al n. 2 si nota chiaramente come lo Schema codifichi quella complessa situazione psichica che č la "discretio iudicii", alla cui determinazione la giurisprudenza rotale in particolare, come si č visto, ha dato contributi veramente notevoli, e su questo punto il canone in parola opera un'importante indicaŽ zione con la esplicita menzione degli iura et officia matrimonialia rispetto ai quali commisurare la discretio iudicii.
Naturalmente gli iura et officia che i nubenti hanno il dovere di tradere et acceptare non possono essere che quelli sui quali deve esercitarsi il consenso.
Come infatti il consenso ha un suo oggetto in relazione al quale č giudicata la presenza di volontā