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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   Per il vigente Codex fondamentale al riguardo è il can.1083 che al par.1 ammette l'invalidità del matrimonio per errore di fatto, prima di tutto nel caso che tale errore si riferisca direttamente all'identità fisica della persona.
   Il paragrafo 2 considera quindi 1* "error circa qualitatem personae", dove si dice che non tutti gli errori circa le qualità della persona, con la quale si contrae il matrimonio, lo rendono invalido, ma soltanto: a) se l'errore della qualità ridonda (cioè si risolve) in errore di persona; b) se si tratta di errore circa la qualità di una persona, ritenuta libera mentre è serva, "servitute proprie dieta".
   Tralasciando l'errore di fatto e la previsione sub b) del par. 2 (la quale, ormai, appartiene al passato, almeno nei paesi civili), per il nostro lavoro può essere interessante accennare al c.d. "error redundans".