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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   tem humanam, ne praeteritam quidem (voluntatem scilicet virtualem) significare" (S.R.R. Dee., XXI (1928) p.60 n.2), nel caso si decide per la nullità del matrimonio.
   Come si vede, anche questa sentenza ribadisce sommariamente i principi generali riguardo alla capacità necessaria per prestare consenso, capacità che richiede che le facoltà dell'intelletto e della volontà non siano (gravemente) turbate da alcun motivo, e che sostanze come nel caso i barbiturici certamente possono ingenerare alterazioni rilevanti in questa sfera; naturalmente, purché il tutto si sia verificato prima e fino al momento della celebrazione.
   3) WASHINGTONEN, 17 maii 1972, coram Palazzini (4).
   Questa decisio, di primo grado, riguardante il matrimonio di un alcoolista, è molto interessante perche tratta a fondo sia la parte prettamente medica,
   (4) - Sentenza non pubblicata.